• decesso di un genitore;
  • genitore residente in altro comune rispetto a quello indicato sul certificato contestuale del giovane calciatore;
  • unico genitore presente sul contestuale ed unico firmatario del tesseramento (se trattasi di minore straniero);
  • se la madre del calciatore risulta nubile o libera.

I documenti necessari sono:

Dichiarazione Società per minori stranieri
Documenti lavorativi dei genitori (per minori stranieri)
Dichiarazione in cui venga indicato se il calciatore è mai stato tesserato all’estero e firmata dal calciatore (e dai genitori se minorenne)
Certificato di nascita (rilasciato dal Comune di residenza) se nato in Italia o documento equipollente che comprovi la data di nascita
Fotocopia di un documento di identità del calciatore e dei genitori (passaporto o documento equipollente)
Certificato contestuale residenza e stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza
Permesso di soggiorno del calciatore e dei genitori. Nel caso di permesso di soggiorno scaduto presentare copia del vecchio e la richiesta di rinnovo (cedolini)

I calciatori e le calciatrici che, entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 25° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza, con le modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di accordi economici pluriennali previsti al punto 7 del successivo articolo 94 ter e ai punti 2 e 8 dell’art. 94 quinquies.

Le istanze, da inviare, a pena di decadenza, nel periodo ricompreso tra il 15 Giugno ed il 15 Luglio, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle società di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera raccomandata o telegramma dovranno pervenire al Comitato o alla Divisione di appartenenza entro e non oltre il 30 luglio di ciascun anno. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate potranno proporre reclamo innanzi al Tribunale Federale – Sez. Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall’art. 30 del Codice di Giustizia Sportiva.

Il comunicato di riferimento per gli svincoli annuali viene pubblicato ad inizio della stagione sportiva dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC. (premi qui)

I calciatori e le calciatrici “non professionisti” e “giovani dilettanti” possono essere sciolti dal vincolo, con la conseguente decadenza del tesseramento per la società, nei seguenti casi:
a) ➡ rinuncia da parte della società;
b) ➡ svincolo per accordo;
c) ➡ inattività del calciatore/calciatrice;
d) ➡ inattività per rinunzia od esclusione dal campionato della società;
e) ➡ cambiamento di residenza del calciatore/calciatrice;
h) ➡ Esercizio del diritto di stipulare un contratto con qualifica di “professionista”
i) Svincolo per decadenza del tesseramento

I calciatori “giovani di serie” possono essere sciolti dal vincolo, con la conseguente decadenza
del tesseramento per la società, nel casi previsti alle lettere a) e d) del precedente comma.

Le operazioni di svincolo possono essere effettuate anche attraverso la modalità telematica.

(estratto dalle N.O.I.F. articolo 106)