- Se trattasi di calciatore non professionista (> 18 anni) SI.
- Se trattasi di un giovane dilettanti (<18 anni) il successivo trasferimento può essere consentito solo a favore di società Professionistica.
Le domande più frequenti sul tesseramento e svincoli della LND e SGS
SI, i calciatori giovani dilettanti e non professionisti possono essere ritesserati dopo la chiusura del periodo delle liste di svincolo suppletive.
Un calciatore può tesserarsi nella stessa stagione sportiva sia a titolo definitivo che temporaneo, per un massimo di TRE diverse società ma potrà giocare in gare ufficiali solo per DUE delle suddette società (art. 95/2 N.O.I.F. ).
Dal giorno successivo all’inoltro della lista di tesseramento/trasferimento tramite procedura di dematerializzazione con firma elettronica.
Quando dimostra, attraverso certificato di residenza storico e stato di famiglia, di risiedere in territorio italiano da prima del compimento del 10 anno di età.
Quando dimostra, attraverso due certificati di iscrizione scolastica, la frequenza continuativa per almeno 365 giorni.
Quando il calciatore minore straniero si tessera per la prima volta in Italia e non ha i requisiti per aderire alla “Ius soli” sportiva o alla legge di bilancio.
I documenti necessari sono:
Dichiarazione Società per minori stranieri |
Documenti lavorativi dei genitori (per minori stranieri) |
Dichiarazione in cui venga indicato se il calciatore è mai stato tesserato all’estero e firmata dal calciatore (e dai genitori se minorenne) |
Certificato di nascita (rilasciato dal Comune di residenza) se nato in Italia o documento equipollente che comprovi la data di nascita |
Fotocopia di un documento di identità del calciatore e dei genitori (passaporto o documento equipollente) |
Certificato contestuale residenza e stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza |
Permesso di soggiorno del calciatore e dei genitori. Nel caso di permesso di soggiorno scaduto presentare copia del vecchio e la richiesta di rinnovo (cedolini) |
La pratica deve essere correttamente inviata tramite procedura di dematerializzazione con firma elettronica e sarà la Sottocommissione minori stranieri di Roma – ufficio tesseramenti centrale – a prendere in carico la stessa ed a procedere alla convalida.
I calciatori e le calciatrici che, entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 25° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza, con le modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di accordi economici pluriennali previsti al punto 7 del successivo articolo 94 ter e ai punti 2 e 8 dell’art. 94 quinquies.
Le istanze, da inviare, a pena di decadenza, nel periodo ricompreso tra il 15 Giugno ed il 15 Luglio, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle società di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera raccomandata o telegramma dovranno pervenire al Comitato o alla Divisione di appartenenza entro e non oltre il 30 luglio di ciascun anno. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate potranno proporre reclamo innanzi al Tribunale Federale – Sez. Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall’art. 30 del Codice di Giustizia Sportiva.
Fino ad un massimo di otto (8) trasferimenti temporanei nel corso della stagione sportiva.
NO, il calciatore minore straniero può essere impiegato in gara solo dopo che la Società avrà ricevuto, tramite posta elettronica, comunicazione di avvenuto tesseramento da parte della Sottocommissione Minori stranieri.
Il comunicato di riferimento per gli svincoli annuali viene pubblicato ad inizio della stagione sportiva dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC. (premi qui)
I calciatori e le calciatrici “non professionisti” e “giovani dilettanti” possono essere sciolti dal vincolo, con la conseguente decadenza del tesseramento per la società, nei seguenti casi:
a) ➡ rinuncia da parte della società;
b) ➡ svincolo per accordo;
c) ➡ inattività del calciatore/calciatrice;
d) ➡ inattività per rinunzia od esclusione dal campionato della società;
e) ➡ cambiamento di residenza del calciatore/calciatrice;
h) ➡ Esercizio del diritto di stipulare un contratto con qualifica di “professionista”
i) Svincolo per decadenza del tesseramento
I calciatori “giovani di serie” possono essere sciolti dal vincolo, con la conseguente decadenza
del tesseramento per la società, nel casi previsti alle lettere a) e d) del precedente comma.
Le operazioni di svincolo possono essere effettuate anche attraverso la modalità telematica.
(estratto dalle N.O.I.F. articolo 106)