- Se trattasi di calciatore non professionista (> 18 anni) SI.
- Se trattasi di un giovane dilettanti (<18 anni) il successivo trasferimento può essere consentito solo a favore di società Professionistica.
SI, i calciatori giovani dilettanti e non professionisti possono essere ritesserati dopo la chiusura del periodo delle liste di svincolo suppletive.
Un calciatore può tesserarsi nella stessa stagione sportiva sia a titolo definitivo che temporaneo, per un massimo di TRE diverse società ma potrà giocare in gare ufficiali solo per DUE delle suddette società (art. 95/2 N.O.I.F. ).
Dal giorno successivo all’inoltro della lista di tesseramento/trasferimento tramite procedura di dematerializzazione con firma elettronica.
Quando dimostra, attraverso certificato di residenza storico e stato di famiglia, di risiedere in territorio italiano da prima del compimento del 10 anno di età.
Quando dimostra, attraverso due certificati di iscrizione scolastica, la frequenza continuativa per almeno 365 giorni.
Quando il calciatore minore straniero si tessera per la prima volta in Italia e non ha i requisiti per aderire alla “Ius soli” sportiva o alla legge di bilancio.
I documenti necessari sono:
Dichiarazione Società per minori stranieri |
Documenti lavorativi dei genitori (per minori stranieri) |
Dichiarazione in cui venga indicato se il calciatore è mai stato tesserato all’estero e firmata dal calciatore (e dai genitori se minorenne) |
Certificato di nascita (rilasciato dal Comune di residenza) se nato in Italia o documento equipollente che comprovi la data di nascita |
Fotocopia di un documento di identità del calciatore e dei genitori (passaporto o documento equipollente) |
Certificato contestuale residenza e stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza |
Permesso di soggiorno del calciatore e dei genitori. Nel caso di permesso di soggiorno scaduto presentare copia del vecchio e la richiesta di rinnovo (cedolini) |
La pratica deve essere correttamente inviata tramite procedura di dematerializzazione con firma elettronica e sarà la Sottocommissione minori stranieri di Roma – ufficio tesseramenti centrale – a prendere in carico la stessa ed a procedere alla convalida.
Fino ad un massimo di otto (8) trasferimenti temporanei nel corso della stagione sportiva.
NO, il calciatore minore straniero può essere impiegato in gara solo dopo che la Società avrà ricevuto, tramite posta elettronica, comunicazione di avvenuto tesseramento da parte della Sottocommissione Minori stranieri.
SOLO UN CALCIATORE, attraverso la concessione di una deroga, rilasciata dalla FIGC, tramite il Settore Giovanile e Scolastico Nazionale, a seguito della documentazione inviata a deroghe.sgs@pec.figc.it, come previsto dal C.U. n.3 del S.G.S., datato 17/07/2018.
Il comunicato ufficiale di riferimento per tutte le norme riguardanti il tesseramento giovanile viene pubblicato ad inizio stagione sportiva dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC e può essere consultato/scaricato al seguente indirizzo: premi qui
SI, sia a titolo temporaneo che definitivo.