Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 prevede l’obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità.

Le Società devono dotarsi, a far data dal 1° Luglio 2017, del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente concludere l’attività di formazione, presso i soggetti all’uopo accreditati, per l’utilizzo delle suddette apparecchiature.

La manutenzione dei defibrillatori è a carico dei gestori degli impianti: questi devono essere sottoposti a verifiche, controlli e manutenzioni periodiche, secondo le scadenze previste dal manuale d’uso e nel rispetto delle normative.

I referenti sono incaricati di verificare regolarmente l’operatività del defibrillatore e, prima dell’inizio dell’attività sportiva o motorio-ricreativa, devono annotare su un apposito registro il corretto funzionamento dello strumento tramite semplice verifica dell’apposita spia; qualora i referenti rilevino il cattivo funzionamento del defibrillatore, le attività praticate nell’impianto saranno sospese fino al regolare ripristino della funzionalità dell’apparecchio.

I gestori dell’impianto possono, nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamento di servizi, stipulare convenzioni, con relativi oneri economici a loro carico, con le aziende sanitarie o con soggetti privati affinché gli stessi provvedano alla manutenzione del defibrillatore.

  1. L’inosservanza dell’obbligo di dotazione di defibrillatori, di cui all’articolo 4, comporta la chiusura degli impianti sino all’adempimento.
  2. L’assenza di esecutori BLS-D durante lo svolgimento dell’attività sportiva e motoria e l’inosservanza degli obblighi di formazione comporta a carico dei soggetti gestori o delle società, enti e associazioni sportive assegnatarie di spazi negli impianti, la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da un minimo di euro 2.500,00 ad un massimo di euro 5.000,00.
  3. La mancata manutenzione periodica dei defibrillatori comporta a carico dei soggetti gestori la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 2.000,00.
  4. Entro il termine di trenta giorni, dalla data della contestazione o della notificazione della violazione, l’interessato può far pervenire al comune scritti difensivi e documenti, nonché richiedere un contraddittorio ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

La formazione sull’utilizzo dei defibrillatori ha l’obiettivo di permettere l’uso, in tutta sicurezza, del defibrillatore per assicurare l’intervento sulle persone vittime di un arresto cardiocircolatorio.
La formazione è erogata dalle aziende unità sanitarie locali (USL), nell’ambito del sistema sanitario di emergenza urgenza territoriale 118, nonché dai soggetti formatori accreditati in conformità alla deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2014, n. 1256 (Indirizzi regionali per l’accreditamento dei soggetti/Enti abilitati all’erogazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio dell’autorizzazione all’impiego del defibrillatore semiautomatico esterno a personale non sanitario ai sensi del DM 18 marzo 2011).
L’attestato del superamento della verifica finale del corso di formazione abilita all’utilizzo dei defibrillatori.

Per quanto concerne l’assistenza medica, le Società ospitanti che partecipano al Campionato Nazionale Serie D, ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile ed ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque, hanno l’obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l’identità personale e l’attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.

L’inosservanza di tale obbligo, da parte delle Società dei Campionati Nazionali della L.N.D., deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione di cui all’art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie D è fatto, altresì, obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L’inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione di cui all’art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie A di Calcio a Cinque è fatto, altresì, obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L’inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una sanzione pari a € 500,00.

Alle Società ospitanti dei Campionati regionali di Eccellenza è fatto obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l’identità personale e l’attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata. In alternativa, alle Società ospitanti dei Campionati Regionali di Eccellenza è fatto obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

L’inosservanza di uno di tali obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione di cui all’art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l’identità personale e l’attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.