Il premio di preparazione è regolato dall’art. 96 NOIF che indica la sussistenza di una condizione essenziale ovvero “… Il vincolo del calciatore per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio”, nonché la ulteriore Agli effetti del “premio di preparazione” vengono prese in considerazione le ultime due società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni.…”

Verificatasi tale condizione all’interno del triennio precedente al tesseramento pluriennale, vengono considerate meritevoli del premio le ultime due società che hanno tesserato l’atleta per Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Vertenze Economiche – SS 2019-2020 l’intera stagione; la norma è rivolta a gratificare le società che nel triennio abbiano contribuito in modo rilevante e significativo all’addestramento del calciatore al quale poi è stato consentito un tesseramento pluriennale.

Ciò posto, analizzando il dato testuale della norma in esame, e la ratio sottesa all’istituto, codesto Tribunale ha già più volte sostenuto come il requisito della integrità della stagione sportiva deve essere interpretato in maniera appropriata e pertinente al singolo caso, ma senza stravolgerne il dettato.
In pratica, ai fini del diritto al premio di preparazione, non si ritiene necessario che il tesseramento abbia durata esattamente coincidente con la stagione sportiva (1 luglio / 30 giugno- durata quasi mai effettivamente concordata tra giocatori e società) ma che abbia rilevanza in ragione della effettiva durata dei campionati cui l’atleta e la società partecipino.

In tal senso, attualizzando la norma e rendendola coerente con la prassi seguita nel contesto che ci occupa, lo scrivente Tribunale ha ritenuto che – ai fini dell’applicazione della disciplina del premio di preparazione – sia necessario che il tesseramento presso la stessa società duri per un lasso di tempo sufficiente, pari almeno a 6 mesi, affinché possa ritenersi rilevante e significativo con riferimento alla crescita (e quindi alla preparazione) del calciatore stesso.

(estratto dal Comunicato N° 1/TFN (Sezione Vertenze Economiche) del 05/07/2019 )

Se la corresponsione del premio non viene direttamente regolata tra le parti, la società o le società che ne hanno diritto possono ricorrere in primo grado alla Commissione Premi.

Il ricorso, esente da tasse, alla Commissione Premi deve essere inoltrato a mezzo raccomandata e, contestualmente, copia dello stesso deve essere inviata alle controparti; al ricorso vanno allegate, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizioni attestanti l’invio alla controparte, nonché le tessere del calciatore rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso delle società aventi diritto.

Le eventuali memorie e la documentazione della controparte dovranno pervenire alla Commissione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla spedizione del ricorso.
Alla suddetta memoria andranno allegate le ricevute comprovanti la spedizione alla società ricorrente, nonché l’eventuale lettera liberatoria attestante l’intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l’originale.
Se mancante del detto requisito la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dall’organo deliberante.

(estratto da TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 27/TFN-SVE – RIUNIONE DEL 8.6.2017)

SI, all’uopo si riporta etratto dal comunicato ufficiale del TFN-SVE che si esprime favorevolmente in merito:

“In primo luogo si deve respingere la preliminare eccezione d’inammissibilità del ricorso innanzi alla Commissione Premi in quanto relativo alla posizione di diversi calciatori. Invero il principio affermato da questo Tribunale, e riportato dalla reclamante (omissis), si riferisce unicamente all’inammissibilità dell’atto di appello avverso molteplici e distinte decisioni, ma non già alla possibilità di proporre in prime cure un’unica azione a tutela di molteplici soggetti.

Come più volte affermato l’inammissibilità del reclamo cumulativo risiede infatti nell’illegittimo esercizio del potere di riunione – riservata all’Organo decidente – di giudizi decisi separatamente, con il conseguente illegittimo effetto di omettere anche il dovuto pagamento della relativa tassa per il reclamo.

Tali principi ed esigenze non si rinvengono in prime cure, alla Commissione Premi – come più volte precisato – non si può infatti riconoscere natura di Organo di Giustizia federale, tanto che non è richiesto il versamento di alcuna tassa o onere. Deve pertanto ribadirsi che mentre non sia possibile impugnare più decisioni con un solo atto è invece ben possibile avanzare molteplici richieste con un’unica domanda, che la Commissione potrà poi decidere con separati provvedimenti, come accaduto nel caso in esame.”

NO, si allega estratto da COMUNICATO UFFICIALE N. 28/TFN – Sezione Vertenze Economiche (2017/2018)

Si osserva, infatti, che la ASD Young Rieti è una associazione sportiva affiliata alla FIGC/LND che svolge attività di puro settore giovanile di calcio a 11, mentre la SSD Real Rieti Srl è una Società affiliata alla FIGC Divisione Calcio a 5 e svolge attività di puro calcio a 5.

Ne consegue, pertanto, che, in virtù di quanto stabilito dall’art. 96 NOIF così come riformato ai sensi del CU n. 31/A del 19 luglio 2013, svolgendo le due Società attività differenti, la ASD Young Rieti (calcio a 11) non può pretendere il premio di preparazione nei confronti della SSD Real Rieti Srl (calcio a 5).

La ratio di tale interpretazione risiede nella considerazione che la Società che assume di aver addestrato il giovane calciatore, affinché possa pretendere il premio deve dimostrare la sussistenza del vincolo per almeno un anno, periodo sufficiente per prendere atto dell’effettiva attività di allenamento e preparazione tecnica e sportiva, tale da meritare, secondo i principi mutualistici delle norme invocate, la percezione del premio stesso.

(da estratto sentenza TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 8/TFN-SVE – RIUNIONE DEL 29.9.2016

La sussistenza del tesseramento nella stagione immediatamente precedente a quella del tesseramento con vincolo pluriennale costituisce condizione indispensabile perché possa maturare il diritto al premio di preparazione.

Ciò trova ratio nella necessità che sussista continuità tra la fase di preparazione del calciatore ed il successivo impiego in categorie superiori presso Società che traggano diretto beneficio dalla preparazione in precedenza impartita al calciatore.

(estratto dal TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 27/TFN-SVE – RIUNIONE DEL 8.6.2017)

Qualora, a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore venga tesserato per altra Società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale ultima Società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l’importo del premio dovuto dalla precedente Società.), il premio è dovuto anche dall’ultima Società.

Tale norma mira ad eludere il fenomeno della c.d. “triangolazione”, volto ad eludere il pagamento di un maggiore premio di preparazione.
Ebbene, proprio la ratio di tale norma, fa sì che la stessa possa ritenersi applicabile a tutte le fattispecie in cui via sia un trasferimento dell’atleta, sia esso a titolo definitivo o temporaneo.

(estratto dal TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 27/TFN-SVE – RIUNIONE DEL 8.6.2017)

(estratto dal TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 27/TFN-SVE – RIUNIONE DEL 8.6.2017 )

In merito al motivo di impugnazione formulato dalla ASD Urbania Calcio 1920, si osserva infatti che per costante giurisprudenza di questo Tribunale ove la Società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell’individuazione delle Società aventi diritto al premio di preparazione.
Nel caso di specie, il calciatore Simone Gregori è stato tesserato per la ASD Urbania Calcio 1920 con vincoli annuali nelle stagioni 2014/2015 e 2015/2016 e con vincolo pluriennale nella successiva stagione 2016/2017, mentre la ASD Alto Metauro ha tesserato il calciatore con vincolo annuale nella stagione 2013/2014.

Pertanto, ai fini della quantificazione del premio di preparazione, la ASD Alto Metauro deve essere considerata quale unica titolare del vincolo annuale del calciatore, così come correttamente indicato dalla Commissione Premi nella decisione impugnata.

La durata limitata del permesso di soggiorno del calciatore comporta l’assunzione del vincolo di tesseramento per la sola stagione sportiva in corso.

Con la conseguenza che, nel caso di specie, la Società non potesse riconoscersi il premio di cui all’art. 96 NOIF, difettando il presupposto del tesseramento pluriennale in favore della stessa.

(estratto dal TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 5/TFN-SVE – RIUNIONE DEL 31.7.2017)