Svincolo per accordo (art. 108 NOIF)

1. Le Società possono convenire con calciatori/calciatrici “non professionisti” e “giovani dilettanti” accordi per il loro svincolo da depositare, a pena di nullità, presso i competenti Comitati e Divisioni entro venti giorni dalla stipulazione.
2. Lo svincolo avviene conseguentemente da parte degli organi federali competenti, nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.
3. Le parti interessate, in caso di contestazione sulla validità degli accordi depositati, possono proporre reclamo al Tribunale Federale a livello Nazionale – Sez. Tesseramenti entro trenta giorni dalla data in cui il competente Comitato o Divisione ha provveduto a restituire all’interessato copia dell’accordo