La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre all’applicazione delle sanzioni previste dalle N.O.I.F. e dal Codice di Giustizia Sportiva, anche la comminazione di ammende come segue:

– Campionato di Eccellenza – Campionato di Promozione 1ª rinuncia €. 300,00 2ª rinuncia €. 600,00 3ª rinuncia €. 1.000,00

– Campionato di 1ª Categoria 1ª rinuncia €. 150,00 2ª rinuncia €. 300,00 3ª rinuncia €. 600,00 – Campionati di 2ª e 3ª Categoria

– Campionato di “3ª Categoria – Under 21”

– Campionato di “3ª Categoria – Under 19”

– Campionato Regionale e Provinciale “Juniores” (Calcio a Undici e Calcio a Cinque maschile e femminile)

– Campionato Regionale o Provinciale di Calcio Femminile

– Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque maschile e femminile 1ª rinuncia €. 100,00 2ª rinuncia €. 200,00 3ª rinuncia €. 400,00

– Attività Amatori 1ª rinuncia €. 50,00 2ª rinuncia €. 100,00 3ª rinuncia €. 200,00

Le suddette ammende saranno applicate in misura doppia se la rinuncia alla disputa di gare si verifica quando manchino tre giornate o meno alla conclusione dei Campionati.

Saranno, altresì, applicate in misura quadrupla, qualora la rinuncia si verifichi nelle fasi successive ai Campionati stessi.

I Comitati e le Divisioni fissano con apposito Comunicato Ufficiale le ammende relative alla rinuncia alla disputa delle gare di Coppa Italia e di Coppa Regione nei limiti massimi (terza rinuncia) fissati per ciascuna categoria.

In caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di gioco valgono i seguenti criteri di priorità nello svolgimento delle stesse:

– Campionato Nazionale Serie D;

– Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie “A”

– Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie “B”

– Campionato Nazionale Calcio Femminile Interregionale (Serie “C”)

– Campionato di Eccellenza;

– Campionato di Promozione;

– Campionato di 1ª Categoria;

– Campionato di 2ª Categoria;

– Campionato Nazionale “Juniores

– Under 19”;

– Campionato Nazionale Allievi;

– Campionato Nazionale Giovanissimi;

– Campionato Regionale Calcio Femminile Serie “C” (Eccellenza);

– Campionato Regionale “Juniores

– Under 19” maschile;

– Campionato Regionale “Juniores” femminile;

– Campionato Regionale Allievi;

– Campionato Regionale Giovanissimi;

– Campionato di 3ª Categoria;

– Campionato di “3ª Categoria

– Under 21”;

– Campionato di “3ª Categoria

– Under 19”;

– Campionato di “3ª Categoria-Over 30”;

– Campionato di “3ª Categoria-Over 35”;

– Campionato Provinciale “Juniores

– Under 19”;

– Campionato Provinciale Calcio Femminile Serie “D” (Promozione);

– Coppe Regionali Settore Giovanile;

– Campionato Provinciale e Locale Settore Giovanile;

– Coppe Provinciali e Locali Settore Giovanile;

– Attività Amatori.

Calcio a Cinque

– Campionato Nazionale Serie A;

– Campionato Nazionale Serie A/2;

– Campionato Nazionale Serie B;

– Campionato Nazionale Serie A Femminile;

– Campionato Nazionale Serie A2 Femminile;

– Campionato Nazionale Under 19;

– Campionato Regionale Serie C-C/1 Maschile;

– Campionato Regionale Serie C/2 Maschile;

– Campionato Regionale Serie C Femminile;

– Campionato Provinciale Serie D Maschile;

– Campionato Provinciale Serie D Femminile;

– Campionato Regionale Under 21 Maschile;

– Campionato Regionale Under 21 Femminile;

– Campionato Under 19 Maschile;

– Campionato Under 19 Femminile.

Gli incassi relativi alle gare che vengono organizzate ai sensi dell’art. 57, delle N.O.I.F., sono ripartiti secondo le modalità stabilite dall’Organo che ne dispone l’effettuazione.

Art. 57
Gare effettuate a cura degli organi federali
1. Compete alle Leghe, al Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica ed ai Comitati disporre
l’effettuazione delle seguenti gare, designando eventualmente la società cui viene affidata
l’organizzazione:
a) gare di qualificazione;
b) gare da ripetersi per effetto di annullamento;
c) gare da ripetersi perché sospese dopo l’inizio del secondo tempo.
2. Gli incassi delle gare di cui al comma precedente, depurati delle spese di organizzazione, sono
ripartiti secondo le modalità stabilite dall’organo che ne dispone l’effettuazione.
3. In caso di sospensione di qualsiasi gara lo spettatore non ha diritto al rimborso del prezzo del
biglietto o al riconoscimento della validità del biglietto stesso in occasione della successiva
effettuazione quando la sospensione sia avvenuta dopo l’inizio del secondo tempo.

Le Società della Lega Nazionale Dilettanti non sono tenute, di norma, allo sgombero della neve dai terreni di gioco. Peraltro, laddove particolari esigenze lo imponessero, la Lega, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono disporre lo sgombero della neve, con l’avvertenza che tale sgombero non può essere imposto se la neve è caduta nelle 72 ore precedenti l’inizio della gara, con eccezione delle Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, per le quali tale termine è ridotto alle 48 ore precedenti l’inizio della gara.

In proposito, comunque, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno impartire le eventuali disposizioni da pubblicare sui relativi Comunicati Ufficiali prima dell’inizio dei Campionati.

Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, la L.N.D. dispone che tutte le gare delle ultime due giornate, aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell’ammissione alle eventuali gare di play-off e play-out, si disputino in contemporaneità di data e di orario.

Fatta salva l’applicazione minima della presente norma, i Comitati la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile potranno comunque prevedere disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva suindicata fino ad un massimo delle ultime quattro giornate.

Si richiama l’attenzione sulle vigenti disposizioni contenute nell’art. 62, delle N.O.I.F., in materia di ordine pubblico, ed in particolare:

Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata.

L’assenza o l’insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l’adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti.

L’arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell’ordine pubblico, può non dare inizio alla gara”.

Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all’arbitro prima dell’inizio della gara.

Per le gare dell’attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di “Eccellenza” per l’ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti, ivi comprese – in quest’ultimo caso – quelle che si svolgono in ambito regionale), è fatto obbligo alle Società ospitanti di comunicare alla Società ospitata ed alle competenti Autorità di pubblica sicurezza – sia del proprio luogo, sia del luogo della Società ospitata – il quantitativo massimo dei biglietti di ingresso al campo sportivo messo a disposizione delle stesse Società ospitate.

Si ricorda che, all’atto dell’iscrizione ai Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità di un campo da gioco ove disputare le gare ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 19, delle N.O.I.F.

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, è necessario che per l’impianto sportivo, oltre alla omologazione da parte di ogni singolo Comitato Regionale o dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell’Ente privato proprietario, l’attestato di completa idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto sia della normativa in tema di sicurezza, sia per quanto attiene l’agibilità.

E’ autorizzato lo svolgimento dell’attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in erba artificiale regolarmente omologati.

Tutte le realizzazioni in erba artificiale – comprese eventualmente anche quelle per l’attività di calcio a cinque – devono avere necessariamente la preventiva omologazione e certificazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti in base alla normativa all’uopo emanata dalla Lega stessa.