Svincolo per inattività del calciatore (art. 109 NOIF)

1. Il calciatore/calciatrice “non professionista” e “giovane dilettante”, che tesserato/a ed a disposizione della società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui/lei non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo che questa non dipenda da servizio militare ovvero da servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione da parte del calciatore/calciatrice tesserato/a della prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società.

2. Per ottenere lo svincolo, il calciatore/calciatrice deve chiedere, entro il 15 giugno o, nel caso di Campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso, con lettera raccomandata diretta alla Società e rimessa in copia anche alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, di essere incluso/a in “lista di svincolo”. La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato.

3. La società può proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato e per conoscenza al calciatore/calciatrice.
L’opposizione va preannunciata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente con telegramma da spedirsi nello stesso termine dinanzi indicato.

4. Nel caso in cui la Società deduca due inviti per la presentazione della certificazione d’idoneità all’attività sportiva non rispettati dal calciatore/calciatrice, ha l’obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle date fissate per la presentazione dl tale certificazione. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei relativi inviti, da parte del calciatore/calciatrice, se questi, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalla ricezione delle stesse. Nel caso la Società deduca convocazioni a gare non rispettate dal calciatore/calciatrice, ha l’obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle stesse. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto delle convocazione, se il calciatore/calciatrice, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalle relative ricezioni.

5. L’opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini come sopra prescritti è considerata adesione alla richiesta del calciatore/calciatrice e la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente provvede allo svincolo d’autorità dello stesso.

6. Nel caso di opposizione della società, la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, valutati i motivi addotti, accoglie o respinge la richiesta di svincolo dandone comunicazione alle parti, le quali entro trenta giorni dalla data della spedizione di essa, possono reclamare al Tribunale Federale nazionale – Sez. Tesseramenti. La Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, in casi particolare possono investire direttamente della richiesta di svincolo e della opposizione il Tribunale Federale a livello Nazionale – Sez. Tesseramenti.

7. La pendenza del reclamo non sospende l’efficacia della decisione della Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente.