Ad eccezione delle gare relative alle categorie “Pulcini” ed “Esordienti”, il calciatore espulso DAL CAMPO NEL CORSO di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice Sportivo.

Tale sanzione può essere aggravata, se del caso, con provvedimento del Giudice Sportivo.

La disposizione riguarda quindi solo i calciatori e non i dirigenti ed allenatori che non avendo l’ “automatismo” sono soggetti a provvedimenti disciplinari che decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione sul comunicato ufficiale.

Le gare in riferimento alle quali le sanzioni inflitte ai tesserati si intendono scontate (e quindi  anche gli allenatori con squalifica a giornate) sono quelle che hanno conseguito un risultato valido ai fini della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali e non siano state successivamente annullate dagli organi disciplinari.

Quando la gara viene annullata la squalifica non si ritiene espiata e deve essere scontata nella partita immediatamente successiva del provvedimento definitivo di annullamento.

No perché in materia di recidività in ammonizioni la squalifica per una giornata di gara non è immediatamente esecutiva come nel caso di espulsione.

Sono necessarie la declaratoria del Giudice Sportivo e la pubblicazione del comunicato che la contiene: pertanto la squalifica va scontata nella prima gara ufficiale immediatamente successiva alla pubblicazione.

No in quanto la disposizione dell’automatismo della sanzione è operante se ed in quanto il calciatore sia stato effettivamente espulso dal campo durante la gara: essa è, di conseguenza, inapplicabile nell’ipotesi di cui sopra, dove l’arbitro, a gara terminata, abbia dichiarato che il giocatore – colpevole di un fatto commesso al termine della gara stessa – debba considerarsi espulso.

L’automatismo della sanzione è, invero, principio che si ricollega unicamente al fatto storico dell’espulsione e non già a quello, ipotetico, di una espulsione che sarebbe stata decretata se l’infrazione disciplinare fosse stata commessa durante lo svolgimento della partita.

L’omessa indicazione della espulsione di un calciatore nel referto arbitrale o nel comunicato ufficiale non legittima la società di appartenenza a schierarlo nella partita successiva in quanto il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale della propria società è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice Sportivo.

Il presidente di società che in primo grado sia stato colpito da inibizione o squalifica temporanea può inoltrare reclamo per la sanzione che lo riguardi personalmente, ma non può fare altrettanto per le punizioni che abbiano colpito, nello stesso contesto , la società medesima od altri tesserati.

Allo stesso è consentito di poter svolgere soltanto attività amministrativa nell’ambito della propria società.