Svincolo per cambio di residenza (art. 111 NOIF)

1. II calciatore/calciatrice “non professionista” o “giovane dilettante” che trasferisce la propria residenza, quale risultava all’atto del tesseramento, stabilendola in Comune di altra Regione e di Provincia non limitrofa a quella della precedente, può ottenere lo svincolo quando sia trascorso un anno dall’effettivo cambio di residenza oppure novanta giorni, se si tratta di calciatore/calciatrice minore di età ed il trasferimento riguardi l’intero nucleo familiare.

2. II calciatore/calciatrice può ottenere lo svincolo inoltrando ricorso al Tribunale Federale a livello Nazionale – Sez. Tesseramenti in qualunque periodo dell’anno. Al ricorso va allegata la documentazione comprovante il diritto allo svincolo e la ricevuta della raccomandata contestualmente inviata alla società di appartenenza e contenente copia del ricorso e della documentazione.