Svincolo per rinuncia (art. 107 NOIF)

La rinuncia al vincolo del calciatore “non professionista”, “giovane dilettante” o “giovane di serie” da parte della società si formalizza mediante la compilazione e sottoscrizione di un modulo,  predisposto dalla Segreteria Federale, denominato “lista di svincolo”. Per i calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” l’inclusione in lista è consentita ad inizio stagione e in periodo suppletivo con le modalità e nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale.

La medesima disposizione si applica per le calciatrici “non professioniste” e “giovani dilettanti”.
L’inclusione nelle “liste di svincolo” dei calciatori/calciatrici “non professionisti” che abbiano sottoscritto un accordo ai sensi degli artt. 94 ter e 94 quinquies, durante la vigenza dell’accordo economico, è consentita solo nel caso in cui il modulo di svincolo sia sottoscritto anche dai calciatori/calciatrici medesimi/e.

L’inclusione in lista di svincolo di un calciatore/calciatrice “non professionista”, “giovane dilettante” o “giovane di serie”, purché tesserati entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi stabiliti dal Consiglio Federale. Salvo quanto previsto dal precedente comma, il calciatore/calciatrice svincolato/a ha diritto, in qualsiasi momento della stagione sportiva, purché non ricompreso nei periodi suddetti, di richiedere il tesseramento a favore di qualsiasi società.

Il modulo di richiesta denominato “aggiornamento della posizione di tesseramento”, è sottoscritto anche dall’esercente la responsabilità genitoriale qualora il calciatore/calciatrice sia minore di età. 

I calciatori/calciatrici “giovani” tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in “lista di svincolo” da parte della società nel periodo fissato annualmente dal Consiglio Federale per le liste di svincolo suppletive.

2. Le “liste di svincolo” contengono il nome del calciatore/calciatrice o dei calciatori/calciatrici da svincolare e debbono essere inoltrate, nel termine perentorio fissato annualmente dal Consiglio Federale, alle Leghe, ai Comitati od alle Divisioni. Questi pubblicano nei propri Comunicati Ufficiali, al termine del periodo previsto per gli svincoli gli elenchi dei calciatori/calciatrici da svincolare.

3. Le “liste di svincolo”, una volta inoltrate, possono essere modificate esclusivamente con l’inserimento di ulteriori nominativi entro la scadenza del termine fissato dal Consiglio Federale.

4. Le Leghe e la Divisione Calcio Femminile possono chiedere alla Segreteria Federale, entro il 15 luglio dl ogni anno, di non dar corso allo svincolo dei calciatori nei casi di inadempienza alle obbligazioni da parte delle società o degli stessi calciatori, riconosciuta da decisione degli organi federali competenti.

5. Avverso l’inclusione o la non inclusione negli elenchi di cui al comma 2 ed entro 30 giorni dalla data della loro pubblicazione in comunicato ufficiale, gli interessati possono ricorrere al Tribunale Federale Nazionale nei modi e con le forme previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

6. Le società hanno l’obbligo di comunicare al calciatore/calciatrice la loro rinuncia al vincolo, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento da spedirsi non oltre il quinto giorno successivo alla scadenza del termine fissato dal Consiglio Federale per l’invio delle “liste di svincolo”.

7. L’inclusione del calciatore/calciatrice in lista di svincolo vale come nulla osta della società al passaggio del calciatore a Federazione estera.