La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre all’applicazione delle sanzioni previste dalle N.O.I.F. e dal Codice di Giustizia Sportiva, anche la comminazione di ammende come segue:

– Campionato di Eccellenza – Campionato di Promozione 1ª rinuncia €. 300,00 2ª rinuncia €. 600,00 3ª rinuncia €. 1.000,00

– Campionato di 1ª Categoria 1ª rinuncia €. 150,00 2ª rinuncia €. 300,00 3ª rinuncia €. 600,00 – Campionati di 2ª e 3ª Categoria

– Campionato di “3ª Categoria – Under 21”

– Campionato di “3ª Categoria – Under 19”

– Campionato Regionale e Provinciale “Juniores” (Calcio a Undici e Calcio a Cinque maschile e femminile)

– Campionato Regionale o Provinciale di Calcio Femminile

– Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque maschile e femminile 1ª rinuncia €. 100,00 2ª rinuncia €. 200,00 3ª rinuncia €. 400,00

– Attività Amatori 1ª rinuncia €. 50,00 2ª rinuncia €. 100,00 3ª rinuncia €. 200,00

Le suddette ammende saranno applicate in misura doppia se la rinuncia alla disputa di gare si verifica quando manchino tre giornate o meno alla conclusione dei Campionati.

Saranno, altresì, applicate in misura quadrupla, qualora la rinuncia si verifichi nelle fasi successive ai Campionati stessi.

I Comitati e le Divisioni fissano con apposito Comunicato Ufficiale le ammende relative alla rinuncia alla disputa delle gare di Coppa Italia e di Coppa Regione nei limiti massimi (terza rinuncia) fissati per ciascuna categoria.

In caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di gioco valgono i seguenti criteri di priorità nello svolgimento delle stesse:

– Campionato Nazionale Serie D;

– Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie “A”

– Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie “B”

– Campionato Nazionale Calcio Femminile Interregionale (Serie “C”)

– Campionato di Eccellenza;

– Campionato di Promozione;

– Campionato di 1ª Categoria;

– Campionato di 2ª Categoria;

– Campionato Nazionale “Juniores

– Under 19”;

– Campionato Nazionale Allievi;

– Campionato Nazionale Giovanissimi;

– Campionato Regionale Calcio Femminile Serie “C” (Eccellenza);

– Campionato Regionale “Juniores

– Under 19” maschile;

– Campionato Regionale “Juniores” femminile;

– Campionato Regionale Allievi;

– Campionato Regionale Giovanissimi;

– Campionato di 3ª Categoria;

– Campionato di “3ª Categoria

– Under 21”;

– Campionato di “3ª Categoria

– Under 19”;

– Campionato di “3ª Categoria-Over 30”;

– Campionato di “3ª Categoria-Over 35”;

– Campionato Provinciale “Juniores

– Under 19”;

– Campionato Provinciale Calcio Femminile Serie “D” (Promozione);

– Coppe Regionali Settore Giovanile;

– Campionato Provinciale e Locale Settore Giovanile;

– Coppe Provinciali e Locali Settore Giovanile;

– Attività Amatori.

Calcio a Cinque

– Campionato Nazionale Serie A;

– Campionato Nazionale Serie A/2;

– Campionato Nazionale Serie B;

– Campionato Nazionale Serie A Femminile;

– Campionato Nazionale Serie A2 Femminile;

– Campionato Nazionale Under 19;

– Campionato Regionale Serie C-C/1 Maschile;

– Campionato Regionale Serie C/2 Maschile;

– Campionato Regionale Serie C Femminile;

– Campionato Provinciale Serie D Maschile;

– Campionato Provinciale Serie D Femminile;

– Campionato Regionale Under 21 Maschile;

– Campionato Regionale Under 21 Femminile;

– Campionato Under 19 Maschile;

– Campionato Under 19 Femminile.

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 prevede l’obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità.

Le Società devono dotarsi, a far data dal 1° Luglio 2017, del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente concludere l’attività di formazione, presso i soggetti all’uopo accreditati, per l’utilizzo delle suddette apparecchiature.

La manutenzione dei defibrillatori è a carico dei gestori degli impianti: questi devono essere sottoposti a verifiche, controlli e manutenzioni periodiche, secondo le scadenze previste dal manuale d’uso e nel rispetto delle normative.

I referenti sono incaricati di verificare regolarmente l’operatività del defibrillatore e, prima dell’inizio dell’attività sportiva o motorio-ricreativa, devono annotare su un apposito registro il corretto funzionamento dello strumento tramite semplice verifica dell’apposita spia; qualora i referenti rilevino il cattivo funzionamento del defibrillatore, le attività praticate nell’impianto saranno sospese fino al regolare ripristino della funzionalità dell’apparecchio.

I gestori dell’impianto possono, nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamento di servizi, stipulare convenzioni, con relativi oneri economici a loro carico, con le aziende sanitarie o con soggetti privati affinché gli stessi provvedano alla manutenzione del defibrillatore.

  1. L’inosservanza dell’obbligo di dotazione di defibrillatori, di cui all’articolo 4, comporta la chiusura degli impianti sino all’adempimento.
  2. L’assenza di esecutori BLS-D durante lo svolgimento dell’attività sportiva e motoria e l’inosservanza degli obblighi di formazione comporta a carico dei soggetti gestori o delle società, enti e associazioni sportive assegnatarie di spazi negli impianti, la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da un minimo di euro 2.500,00 ad un massimo di euro 5.000,00.
  3. La mancata manutenzione periodica dei defibrillatori comporta a carico dei soggetti gestori la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 2.000,00.
  4. Entro il termine di trenta giorni, dalla data della contestazione o della notificazione della violazione, l’interessato può far pervenire al comune scritti difensivi e documenti, nonché richiedere un contraddittorio ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

Gli incassi relativi alle gare che vengono organizzate ai sensi dell’art. 57, delle N.O.I.F., sono ripartiti secondo le modalità stabilite dall’Organo che ne dispone l’effettuazione.

Art. 57
Gare effettuate a cura degli organi federali
1. Compete alle Leghe, al Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica ed ai Comitati disporre
l’effettuazione delle seguenti gare, designando eventualmente la società cui viene affidata
l’organizzazione:
a) gare di qualificazione;
b) gare da ripetersi per effetto di annullamento;
c) gare da ripetersi perché sospese dopo l’inizio del secondo tempo.
2. Gli incassi delle gare di cui al comma precedente, depurati delle spese di organizzazione, sono
ripartiti secondo le modalità stabilite dall’organo che ne dispone l’effettuazione.
3. In caso di sospensione di qualsiasi gara lo spettatore non ha diritto al rimborso del prezzo del
biglietto o al riconoscimento della validità del biglietto stesso in occasione della successiva
effettuazione quando la sospensione sia avvenuta dopo l’inizio del secondo tempo.

La formazione sull’utilizzo dei defibrillatori ha l’obiettivo di permettere l’uso, in tutta sicurezza, del defibrillatore per assicurare l’intervento sulle persone vittime di un arresto cardiocircolatorio.
La formazione è erogata dalle aziende unità sanitarie locali (USL), nell’ambito del sistema sanitario di emergenza urgenza territoriale 118, nonché dai soggetti formatori accreditati in conformità alla deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2014, n. 1256 (Indirizzi regionali per l’accreditamento dei soggetti/Enti abilitati all’erogazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio dell’autorizzazione all’impiego del defibrillatore semiautomatico esterno a personale non sanitario ai sensi del DM 18 marzo 2011).
L’attestato del superamento della verifica finale del corso di formazione abilita all’utilizzo dei defibrillatori.

Per quanto concerne l’assistenza medica, le Società ospitanti che partecipano al Campionato Nazionale Serie D, ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile ed ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque, hanno l’obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l’identità personale e l’attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.

L’inosservanza di tale obbligo, da parte delle Società dei Campionati Nazionali della L.N.D., deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione di cui all’art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie D è fatto, altresì, obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L’inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione di cui all’art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie A di Calcio a Cinque è fatto, altresì, obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L’inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una sanzione pari a € 500,00.

Alle Società ospitanti dei Campionati regionali di Eccellenza è fatto obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l’identità personale e l’attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata. In alternativa, alle Società ospitanti dei Campionati Regionali di Eccellenza è fatto obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

L’inosservanza di uno di tali obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione di cui all’art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l’identità personale e l’attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

Le Società della Lega Nazionale Dilettanti non sono tenute, di norma, allo sgombero della neve dai terreni di gioco. Peraltro, laddove particolari esigenze lo imponessero, la Lega, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono disporre lo sgombero della neve, con l’avvertenza che tale sgombero non può essere imposto se la neve è caduta nelle 72 ore precedenti l’inizio della gara, con eccezione delle Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, per le quali tale termine è ridotto alle 48 ore precedenti l’inizio della gara.

In proposito, comunque, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno impartire le eventuali disposizioni da pubblicare sui relativi Comunicati Ufficiali prima dell’inizio dei Campionati.

Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, la L.N.D. dispone che tutte le gare delle ultime due giornate, aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell’ammissione alle eventuali gare di play-off e play-out, si disputino in contemporaneità di data e di orario.

Fatta salva l’applicazione minima della presente norma, i Comitati la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile potranno comunque prevedere disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva suindicata fino ad un massimo delle ultime quattro giornate.

Si richiama l’attenzione sulle vigenti disposizioni contenute nell’art. 62, delle N.O.I.F., in materia di ordine pubblico, ed in particolare:

Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata.

L’assenza o l’insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l’adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti.

L’arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell’ordine pubblico, può non dare inizio alla gara”.

Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all’arbitro prima dell’inizio della gara.

Per le gare dell’attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di “Eccellenza” per l’ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti, ivi comprese – in quest’ultimo caso – quelle che si svolgono in ambito regionale), è fatto obbligo alle Società ospitanti di comunicare alla Società ospitata ed alle competenti Autorità di pubblica sicurezza – sia del proprio luogo, sia del luogo della Società ospitata – il quantitativo massimo dei biglietti di ingresso al campo sportivo messo a disposizione delle stesse Società ospitate.