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La società è tenuta all’ordine pubblico durante lo svolgimento di gare sul proprio impianto sportivo?

Si richiama l’attenzione sulle vigenti disposizioni contenute nell’art. 62, delle N.O.I.F., in materia di ordine pubblico, ed in particolare:

Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata.

L’assenza o l’insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l’adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti.

L’arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell’ordine pubblico, può non dare inizio alla gara”.

Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all’arbitro prima dell’inizio della gara.

Per le gare dell’attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di “Eccellenza” per l’ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti, ivi comprese – in quest’ultimo caso – quelle che si svolgono in ambito regionale), è fatto obbligo alle Società ospitanti di comunicare alla Società ospitata ed alle competenti Autorità di pubblica sicurezza – sia del proprio luogo, sia del luogo della Società ospitata – il quantitativo massimo dei biglietti di ingresso al campo sportivo messo a disposizione delle stesse Società ospitate.