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Quando e dove è prevista la obbligatorietà della presenza di un medico durante la disputa di gare ufficiali?

Per quanto concerne l’assistenza medica, le Società ospitanti che partecipano al Campionato Nazionale Serie D, ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile ed ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque, hanno l’obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l’identità personale e l’attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.

L’inosservanza di tale obbligo, da parte delle Società dei Campionati Nazionali della L.N.D., deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione di cui all’art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie D è fatto, altresì, obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L’inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione di cui all’art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie A di Calcio a Cinque è fatto, altresì, obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L’inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una sanzione pari a € 500,00.

Alle Società ospitanti dei Campionati regionali di Eccellenza è fatto obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l’identità personale e l’attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata. In alternativa, alle Società ospitanti dei Campionati Regionali di Eccellenza è fatto obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

L’inosservanza di uno di tali obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione di cui all’art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l’identità personale e l’attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.