Si ricorda che, all’atto dell’iscrizione ai Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità di un campo da gioco ove disputare le gare ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 19, delle N.O.I.F.

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, è necessario che per l’impianto sportivo, oltre alla omologazione da parte di ogni singolo Comitato Regionale o dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell’Ente privato proprietario, l’attestato di completa idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto sia della normativa in tema di sicurezza, sia per quanto attiene l’agibilità.

E’ autorizzato lo svolgimento dell’attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in erba artificiale regolarmente omologati.

Tutte le realizzazioni in erba artificiale – comprese eventualmente anche quelle per l’attività di calcio a cinque – devono avere necessariamente la preventiva omologazione e certificazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti in base alla normativa all’uopo emanata dalla Lega stessa.