I calciatori e le calciatrici che, entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 25° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza, con le modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di accordi economici pluriennali previsti al punto 7 del successivo articolo 94 ter e ai punti 2 e 8 dell’art. 94 quinquies.

Le istanze, da inviare, a pena di decadenza, nel periodo ricompreso tra il 15 Giugno ed il 15 Luglio, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle società di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera raccomandata o telegramma dovranno pervenire al Comitato o alla Divisione di appartenenza entro e non oltre il 30 luglio di ciascun anno. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate potranno proporre reclamo innanzi al Tribunale Federale – Sez. Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall’art. 30 del Codice di Giustizia Sportiva.

Il comunicato di riferimento per gli svincoli annuali viene pubblicato ad inizio della stagione sportiva dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC. (premi qui)

ART. 40 NOIF
Comma 3. Il tesseramento di giovani calciatori che non hanno compiuto il 16° anno di età verrà autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno 6 (sei) mesi nella Regione sede della Società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza.
In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di 6 (sei) mesi, il tesseramento potrà essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore.

RESIDENZA FUORI DALLA REGIONE SEDE DELLA SOCIETÁ

Il Presidente Federale potrà altresì concedere deroghe, in favore delle società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di adempiere all’obbligo scolastico.
Le richieste di tesseramento in deroga per i calciatori sopra indicati dovranno pervenire entro il 15 novembre di ogni anno e dovranno essere corredate dal certificato di stato di famiglia,  dalla certificazione attestante l’iscrizione o la frequenza scolastica e del parere del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica.
II rinnovo delle richieste di deroga dovrà pervenire entro il termine del 15 settembre di ogni anno, trascorso il quale, in assenza di detta richiesta o della concessione del rinnovo della deroga, il calciatore sarà svincolato d’autorità.

Il tesseramento di giovani calciatori che non hano compiuto il 16° ano di età verrà autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno 6 (sei) mesi nella Regione sede della Società per la quale si chiede il tesseramento pure che abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza.

In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di 6 (sei) mesi, il tesseramento potrà essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e d’iscrizione o frequenza scolastica del calciatore.

Per prima cosa devi stabilire di quale normativa puoi avvalerti per la richiesta dello svincolo/annullamento del tesseramento annuale giovanile e successivamente leggere con attenzione le disposizioni in merito.

Premi su una delle sotto riportate tipologie per conoscere la normativa a riguardo.

Se attraverso uno dei metodi previsti per la richiesta di svincolo/annullamento non è stato possibile ottenere lo svincolo bisognerà attendere il regolare termine della stagione sportiva previsto per il 30 giugno di ogni anno. Termine dopo il quale tutti i tesseramenti giovanili decadono di ufficio.

  • Piccoli Amici e Primi Calci;

La tessera F.I.G.C. Piccoli Amici e Primi Calci ha validità annuale e viene emessa dal Settore Giovanile e Scolastico per i bambini/e, in età compresa tra i 5 anni anagraficamente compiuti e gli 8 anni non compiuti al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, iscritti a Scuole Calcio o a “Centri Calcistici di Base” ed è obbligatoria per partecipare alle attività ufficiali organizzate dalla FIGC. Nel corso della stagione sportiva, al compimento dell’ottavo anno d’età è possibile la sottoscrizione del tesseramento “Pulcini”, purché per la stessa Società.

  • Giovani Categorie: Pulcini, Esordienti, Giovanissimi ed Allievi;
  1. “Tessera FIGC”, con vincolo annuale per Pulcini ed Esordienti prevista per i giovani calciatori che hanno anagraficamente compiuto l’ottavo anno di età e che, al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non hanno compiuto il dodicesimo.
  2. “Tessera FIGC”, con vincolo annuale per Giovanissimi ed Allievi prevista per i giovani calciatori che al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva hanno compiuto il dodicesimo anno di età e che, nel medesimo periodo, non hanno compiuto il sedicesimo.
  • Giovani di Serie;

I calciatori “giovani”, appartenenti a Società di Leghe Professionistiche dal 14° anno anagraficamente compiuto assumono con le stesse Società un vincolo di tesseramento di cui all’art.33 delle N.O.I.F.. Il tesseramento “giovani di serie” viene emesso dalla Lega Professionistica di appartenenza.

  • Giovani Stranieri.

Per le modalità di tesseramento dei “Giovani Stranieri”, si rimanda a quanto stabilito in
materia dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio