SVINCOLO PER INATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ (Art. 110, comma 6 e 7 delle N.O.I.F.)

Comma 6) – I calciatori “giovani” tesserati con vincolo annuale per Società partecipanti esclusivamente alle attività organizzate dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica hanno diritto allo svincolo per inattività nel caso che la Società, prima del 31 gennaio, SI RITIRI DAL CAMPIONATO o NE SIA ESCLUSA. Tale disposizione non si applica se la Società ha titolo per partecipare ad altri Campionati. I calciatori delle categorie “PULCINI” ed “ESORDIENTI” hanno diritto di essere svincolati se le Società per le quali sono tesserati non si iscrivono alle relative attività entro il 30 marzo. Lo svincolo dei calciatori “giovani”, nelle ipotesi sopraindicate, è automatico e dello stesso provvedono a dar atto i Comitati Regionali territorialmente competenti con pubblicazione nei propri Comunicati Ufficiali.