Il divieto di accesso al terreno di gioco, agli spogliatoi ed ai locali annessi in occasione di manifestazioni o gare calcistiche , anche amichevoli.
Il divieto di svolgere la propria attività ufficiale in ogni circostanza.
Sanzioni a dirigenti
Il divieto di accesso al terreno di gioco, agli spogliatoi ed ai locali annessi in occasione di manifestazioni o gare calcistiche , anche amichevoli.
Il divieto di svolgere la propria attività ufficiale in ogni circostanza.
Il presidente di società che in primo grado sia stato colpito da inibizione o squalifica temporanea può inoltrare reclamo per la sanzione che lo riguardi personalmente, ma non può fare altrettanto per le punizioni che abbiano colpito, nello stesso contesto , la società medesima od altri tesserati.
Allo stesso è consentito di poter svolgere soltanto attività amministrativa nell’ambito della propria società.