Con il decreto legge n.89, pubblicato il 29 giugno 2024, il Consiglio dei Ministri ha prorogato di un anno, e quindi al 30 giugno 2025, il termine del vincolo sportivo per i tesseramenti sottoscritti prima dell’entrata in vigore della riforma dello sport, ovvero il 1° luglio 2023.
Di conseguenza, sono stati adeguati gli articoli 32, 33 e 106 delle Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF). In particolare, la modifica all’art.32 stabilisce che, per i calciatori che al 1° luglio 2023 siano stati in continuità di tesseramento, il proprio vincolo sportivo decada il 30.06.2025, ma se nati dal 1° gennaio 2005 in poi, il tesseramento permanga fino a giugno 2026, salvo che a partire dal 1° luglio 2025 non stipulino un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova Società, nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale per i tesseramenti dei calciatori/calciatrici “non professionisti” tra Società partecipanti ai campionati della LND.
A tal proposito si ritiene opportuno pubblicare nuovamente lo schema, già pubblicato con C.U. 96 del 20/06/2024, relativo ai soggetti in continuità di tesseramento alla data del 1° luglio 2023, integrato con le opportune variazioni apportate per la modifica dei termini di tesseramento in base all’adeguamento dei suddetti articoli NOIF.
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Si pubblicano di seguito i Comunicati Ufficiali della F.I.G.C. inerenti alla modifica dei termini di tesseramento:
Comunicato Ufficiale n. 479 – Modifica artt. 32-33-106 NOIF
Comunicato Ufficiale n. 482 – Modifica termini tesseramento LND Calcio a 11
Comunicato Ufficiale n. 483 – Modifica termini tesseramento LND Calcio a 5