tesseramento dei calciatori “giovani” -art. 31 N.O.I.F.

La F.I.G.C.  con Comunicato Ufficiale n.6/A, considerato che, a prescindere dai diversi termini di chiusura della stagione sportiva 2019/2020 per l’attività di competenza delle Leghe professionistiche e per quella in ambito dilettantistico, determinati dalle conseguenze della emergenza sanitaria COVID-19, è opportuno intervenire sulla tempistica di tesseramento dei calciatori “giovani”, onde garantire per gli stessi omogeneità di trattamento, sia che si tesserino per una società associata ad una Lega professionistica, sia che si tesserino in ambito dilettantistico;

ha deliberato

a) per la stagione sportiva 2020/2021,il tesseramento dei calciatori “giovani” di cui all’art. 31,comma 2, delle N.O.I.F. è consentito a decorrere dal 1 luglio 2020;
b) per la stagione sportiva 2019/2020, il calciatore “giovane” di cui all’art. 31, comma 3, delle N.O.I.F., tesserato per una società associata ad una Lega professionistica, resta vincolato alla
stessa fino al 20 luglio 2020. Trascorso detto termine il calciatore è considerato libero di diritto.