1. II calciatore “non professionista” che, avendo raggiunto l’età prevista dal comma 3 dell’art. 28, stipuli un contratto con società aderente alle Leghe professionistiche, reso esecutivo dalla Lega competente, ottiene nuovo tesseramento con la qualifica di “professionista”:
a) automaticamente se il contratto è stipulato e depositato entro il 31 luglio;
b) con il consenso scritto della società dilettante se il contratto è stipulato e depositato negli ulteriori periodi fissati dal Consiglio Federale.
Per i contratti stipulati e depositati in periodi diversi, i relativi effetti e il nuovo tesseramento decorrono dal 1° luglio successivo.