(Comma 7) – Le Delegazioni della LND territorialmente competenti, in ogni momento della stagione sportiva, possono disporre la revoca di tesseramenti dei calciatori “giovani” delle categorie “Pulcini” ed “Esordienti” QUANDO SIA PROVATO il trasferimento dei medesimi, unitamente ai rispettivi nuclei familiari, in località, anche della stessa città, che non consentano lo svolgimento dell’attività presso la Società Titolare del tesseramento.
Le restanti categorie (Giovanissimi ed Allievi) rientrano nelle competenze del Settore Giovanile e Scolastico, che valuterà la richiesta trasmettendo il proprio parere al Presidente Federale per l’eventuale adozione del provvedimento di revoca del tesseramento secondo i criteri contenuti nell’Art. 111, comma 1, delle N.O.I.F