Le Società affiliate alla FIGC ed operanti nel Settore Giovanile e Scolastico possono organizzare, previa autorizzazione, raduni selettivi per giovani calciatori di età non inferiore ai 12 anni compiuti nell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva (ovvero fino ai nati nel 2012 e non per i nati nel 2013) e non superiore al limite massimo previsto per la categoria “Allievi”.
Vengono considerati “Raduni di selezione”, le attività organizzate dalle società (in proprio o in collaborazione con altri club affiliati alla FIGC), durante le quali vengono coinvolti in gruppo giovani calciatori tesserati per altre società.
Possono partecipare a tali raduni solo i calciatori tesserati per società operanti nella stessa regione o in provincia limitrofa a quella della località in cui si svolge il raduno selettivo, seppur di diversa regione.
Per le categorie “Esordienti” e “Pulcini”, non è consentito dar luogo a selezioni precoci.
Le società affiliate, che nel corso della corrente stagione sportiva intendano organizzare Raduni di selezione, entro e non oltre il 30 Novembre 2024 sono tenute a richiedere preventiva autorizzazione, per il tramite del Comitato Regionale LND territorialmente competente, al Settore Giovanile e Scolastico della FIGC che provvederà a concedere la relativa autorizzazione.
Al fine di favorire la corretta richiesta dell’autorizzazione preventiva, dovrà essere utilizzato apposito fac- simile ( ➡ premi qui) da inviare per email in copia a:
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I requisiti richiesti sono i seguenti:
- le Società richiedenti l’autorizzazione devono aver implementato il Programma di TUTELA DEI MINORI promosso dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC con l’attuazione delle policy, dei codici di condotta e di tutti gli strumenti raccomandati per adempiere ai criteri previsti. Il Programma prevede anche la Formazione specifica dello Staff della Società e di uno specifico Delegato alla Tutela dei Minori secondo le indicazioni contenute sul sito internet dedicato www.figc-tutelaminori.it.
- possesso dei requisiti minimi per il Riconoscimento come “Club Giovanile di 2° Livello”;
- presenza di un tecnico con qualifica federale nel gruppo squadra in cui viene inserito il giovane;
- situazione disciplinare adeguata – relativamente a tecnici e dirigenti della società.
Il raduno di selezione deve essere organizzato in modo che i giovani calciatori coinvolti lo vivano in modo “positivo”, senza eccessivi stress, mettendo in condizione i giovani di esprimere le proprie qualità.
Per l’organizzazione dei raduni selettivi la Società interessata deve richiedere preventiva autorizzazione al Comitato Regionale competente per territorio tenendo conto delle seguenti limitazioni riferite ai raduni fuori della propria regione di appartenenza (in collaborazione con altra società):
- per le società professionistiche MASSIMO 1 RADUNO PER PROVINCIA
- per le società dilettantistiche MASSIMO 4 RADUNI PER STAGIONE SPORTIVA
La richiesta di autorizzazione deve pervenire al Comitato Regionale territorialmente competente almeno dieci giorni prima del giorno di effettuazione del raduno, con lettera a firma del legale rappresentante o del Responsabile del Settore Giovanile, 💡 utilizzando unicamente il seguente modulo On Line (il link di accesso sarà disponibile prima dell’inizio dell’attività) e deve specificare: |
- se il raduno è organizzato “in proprio” dalla Società richiedente o per conto od in collaborazione con un’altra consorella (in quest’ultima ipotesi vanno acquisite agli atti del Comitato anche le attestazioni della Società cointeressata);
- i nominativi del Dirigente e del Tecnico responsabili dell’organizzazione del raduno per conto della Società richiedente (ed eventualmente di quelli delle Società co interessate) opportunamente tesserati per le rispettive società;
- categorie e classi d’età interessate, indicando per ciascuna l’elenco nominativo dei partecipanti e trasmetterlo ai Comitati Regionali di riferimento entro i 5 giorni lavorativi precedenti al raduno;
- sede del raduno, con indicazione dell’impianto di gioco omologato, che dovrà essere coincidente con la sede della società richiedente;
- la data e l’orario del raduno che dovrà tener conto degli obblighi scolastici dei ragazzi;
- modalità di svolgimento del raduno e modalità di selezione previste (p.e. svolgimento di una gara della durata di 2 tempi di 35’ ciascuno);
- il nominativo del medico presente durante il raduno.
In occasione di tali raduni, ad ogni giovane calciatore deve essere garantita la partecipazione per un tempo di gioco adeguato (p.e. almeno metà gara ufficiale), pertanto la partecipazione dovrà essere limitata ad un numero di giocatori e di categorie adeguato alla durata del raduno stesso.
Ai raduni possono partecipare soltanto giovani calciatori tesserati per Società della FIGC operanti nella stessa regione o in provincia limitrofa a quella della località in cui si svolge il raduno, seppur di diversa regione, muniti del necessario “nulla osta” rilasciato dalla società di appartenenza.
È assolutamente vietato il coinvolgimento di persone non tesserate, le quali, pertanto, non possono aver accesso né agli spogliatoi né al recinto di gioco. I Comitati Regionali territorialmente competenti devono rilasciare le prescritte autorizzazioni, d’intesa con il Settore Giovanile e Scolastico, soltanto dopo aver accertato l’espletamento di tutte le formalità da parte delle Società richiedenti e devono esercitare, comunque, una azione di controllo del rispetto della normativa suddetta, disponendo, se necessario, nei confronti di eventuali trasgressori, il relativo deferimento ai competenti organi disciplinari.
I Comitati Regionali territorialmente competenti debbono comunicare almeno 5 giorni lavorativi prima della data di effettuazione del raduno, al Settore Giovanile e Scolastico, tutte le notizie e la documentazione ad esso relative.
➡ PROVINI
Vengono considerati “Provini”, le modalità con cui una società, convoca un giocatore di altra società presso la propria struttura per “sottoporlo a prova”, prevedendo l’inserimento in un proprio gruppo-squadra.
Le società affiliate, che nel corso della corrente stagione sportiva intendano sottoporre a prova giovani calciatori di età inferiore agli anni 16, sono tenute a richiedere preventiva autorizzazione, per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente, al Settore Giovanile e Scolastico della FIGC che provvederà a concedere la relativa autorizzazione tenendo in considerazione le seguenti necessarie condizioni:
- società possono sottoporre a prova un giovane calciatore di età compresa tra i 12 anni anagraficamente compiuti nell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva (non per i nati nel 2013) ed i 16 anni, previo rilascio di regolare “nulla osta” da parte della società di appartenenza e che il giovane calciatore sia residente nella medesima regione o in provincia limitrofa alla sede della Società, seppur di diversa regione;
- soltanto alle società che dimostrano di essere in possesso dei sotto indicati requisiti può essere concessa la possibilità di sottoporre a “prova” giovani calciatori di età compresa tra i 10 anni compiuti ed i 12 anni residenti nella medesima regione, o in provincia limitrofa alla sede della Società, seppur di diversa regione, e/o giovani calciatori di età compresa tra i 12 e i 16 anni provenienti da altra regione.
Al fine di favorire la corretta richiesta dell’autorizzazione preventiva, dovrà essere utilizzato apposito fac- simile ( ➡ premi qui) da inviare per email in copia a:
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I requisiti richiesti sono i seguenti:
- le Società richiedenti l’autorizzazione devono aver implementato il Programma di TUTELA DEI MINORI promosso dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC con l’attuazione delle policy, dei codici di condotta e di tutti gli strumenti raccomandati per adempiere ai criteri previsti. Il Programma prevede anche la Formazione specifica dello Staff della Società e di uno specifico Delegato alla Tutela dei Minori secondo le indicazioni contenute sul sito internet dedicato www.figc-tutelaminori.it.
- possesso dei requisiti minimi per il Riconoscimento come “Club di 2° Livello”;
- presenza di un tecnico con qualifica federale nel gruppo squadra in cui viene inserito il bambino;
- situazione disciplinare adeguata – relativamente a tecnici e dirigenti della società;
- presenza di un esperto di aspetti socio-relazionali, ai fini di una più compiuta valutazione sull’inserimento del bambino nel gruppo-squadra ed a testimonianza del clima educativo che comunque dovrà caratterizzare il contesto in cui ci si trova (es. Psicologo dello Sport).
Le società devono attenersi alla seguente procedura:
- Le società che intendono “sottoporre a prova” un giocatore, chiedono autorizzazione preventiva (all’inizio della Stagione Sportiva e comunque entro e non oltre il 30 novembre 2024) in base ai requisiti sopraindicati, al Settore Giovanile e Scolastico (e per conoscenza al Comitato Regionale LND e al Coordinatore Federale Regionale SGS di appartenenza), con lettera a firma del legale rappresentante o del Responsabile del Settore Giovanile;
- il Settore Giovanile e Scolastico, autorizza la società richiedente tramite la pubblicazione entro il 15 Dicembre di un comunicato ufficiale nazionale, che potrà essere aggiornato nel corso dell’anno;
- nel corso della Stagione Sportiva la società (preventivamente autorizzata) che intende “provare” giovani calciatori deve inviare comunicazione informativa solo ed esclusivamente al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico entro 24h precedenti dallo svolgimento della “prova” senza necessità di ricevere ulteriore autorizzazione;
- alla fine di ogni mese, le società devono inviare al Settore Giovanile e Scolastico un report dei calciatori che hanno “sottoposto a prova”, suddivisi per fascia d’età e gruppo-squadra.
Le società autorizzate a sottoporre a prova i giovani calciatori in età compresa tra i 10 e i 12 anni, possono utilizzare i giovani anche in occasione di gare amichevoli e/o Tornei Nazionali o Internazionali della categoria Esordienti nel numero massimo di tre calciatori, ovviamente, per poter usufruire di tale opportunità, la società deve aver ottenuto la necessaria autorizzazione all’inizio della stagione sportiva e rispettare le procedure sopra indicate.
Le società già autorizzate a sottoporre a prova i giovani calciatori nella stagione sportiva 2023/2024, mantengono l’autorizzazione a sottoporre a prova i giovani calciatori anche nella corrente stagione sportiva, purché rinnovino la loro richiesta entro e non oltre il 30 Settembre 2024, con le informazioni necessarie di cui sopra.
Qualora non fosse effettuato il rinnovo alla società richiedente verrà revocata l’autorizzazione per l’intera stagione sportiva.