Raduni e Provini calciatori SGS

Estratto dal Comunicato Ufficiale numero 1 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.
(si raccomanda di leggere integralmente e attentamente il C.U. n.1 al paragrafo 2.6 ➡ premi qui)
RADUNI
 💡 PREVENTIVA RICHIESTA
Le società affiliate, che nel corso della corrente stagione sportiva intendono organizzare Raduni di selezione, entro e non oltre il 30 Novembre 2023 sono tenute a richiedere preventiva autorizzazione, per il tramite del Comitato Regionale LND territorialmente competente attraverso specifico modulo On Line ➡ (premi qui per accedere al modulo), al Settore Giovanile e Scolastico della FIGC che provvederà a concedere la relativa autorizzazione.
I requisiti richiesti sono i seguenti:
  1. le Società richiedenti l’autorizzazione devono aver implementato il Programmo di TUTELA DEI MINORI promosso dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC con l’attuazione delle policy, dei codici di condotta e di tutti gli strumenti raccomandati per adempiere ai criteri previsti. Il Programma prevede anche la Formazione specifica dello Staff della Società e di uno specifico Delegato alla Tutela dei Minori secondo le indicazioni contenute sul sito internet dedicato www.figc-tutelaminori.it.
  2. possesso dei requisiti minimi per il Riconoscimento come “Club Giovanile di 2° Livello“;
  3. presenza di un tecnico con qualifica federale nel gruppo squadra in cui viene inserito il giovane;
  4. situazione disciplinare adeguata – relativamente a tecnici e dirigenti della società.
 💡 SUCCESSIVA AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEL RADUNO
La richiesta di autorizzazione deve pervenire al Comitato Regionale territorialmente competente almeno dieci giorni prima del giorno di effettuazione del raduno, utilizzando apposito modulo On Line  (premi qui per accedere al modulo) firmato del legale rappresentante o del Responsabile del Settore Giovanile, e deve specificare:
  1. se il raduno è organizzato “in proprio” dalla Società richiedente o per conto od in collaborazione con un’altra consorella (in quest’ultima ipotesi vanno acquisite agli atti del Comitato anche le attestazioni della Società cointeressata);
  2. i nominativi del Dirigente e del Tecnico responsabili dell’organizzazione del raduno per conto della Società richiedente (ed eventualmente di quelli delle Società co interessate) opportunamente tesserati per le rispettive società;
  3. categorie e classi d’età interessate, indicando per ciascuna l’elenco nominativo dei partecipanti e trasmetterlo ai Comitati Regionali di riferimento entro entro i 5 giorni lavorativi precedenti al raduno;
  4. sede del raduno, con indicazione dell’impianto di gioco omologato, che dovrò essere coincidente con la sede della società richiedente;
  5. la data e l’orario del raduno che dovrà tener conto degli obblighi scolastici dei ragazzi;
  6. modalità di svolgimento del raduno e modalità di selezione previste ( p.e. svolgimento di una gara della durata di 2 tempi di 35′ ciascuno);
  7. il nominativo del medico presente durante il raduno.

PROVINI

Vengono considerati “Provini”, le modalità con cui una società, convoca un giocatore di altra società presso la propria struttura per “sottoporlo a prova”, prevedendo l’inserimento in un proprio gruppas-quadra.
Le società affiliate, che nel corso dello corrente stagione sportiva intendono sottoporre a prova giovani calciatori di età inferiore agli anni 16, sono tenute a richiedere preventiva autorizzazione, per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente, al Settore Giovanile e Scolastico della FIGC che provvederà a concedere la relativa autorizzazione tenendo in considerazione le seguenti necessarie condizioni:

  • società possono sottoporre a prova un giovane calciatore di età compresa tra i 12 anni anagraficamente compiuti nell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva (non per i nati nel 2012) ed i 15 anni, previo rilascio di regolare “nulla osta” da parte della società di appartenenza e che il giovane calciatore sia residente nella medesima regione o in provincia limitrofa alla sede della Società, seppur di diversa regione;
  • soltanto alle società che dimostrano di essere in possesso dei sotto indicati requisiti può essere concessa la possibilità di sottoporre a “prova” giovani calciatori di età compreso tra i 10 anni compiuti ed i 12 anni residenti nella medesima regione, o in provincia limitrofa alla sede della Società, seppur di diversa regione, e/o giovani calciatori di età compresa tra i 12 e i 15 anni provenienti da altra regione.

  💡 I requisiti richiesti sono i seguenti:

  • le Società richiedenti l’autorizzazione devono aver implementato il Programmo di TUTELA DEI MINORI promosso dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC con l’attuazione delle policy, dei codici di condotta e di tutti gli strumenti raccomandati per adempiere ai criteri previsti. Il Programma prevede anche la Formazione specifica dello Staff della Società e di uno specifico Delegato alla Tutela dei Minori secondo le indicazioni contenute sul sito internet dedicato www.figc-tutelaminori.it.
  • possesso dei requisiti minimi per il Riconoscimento come “Club Giovanile di 2° Livello“;
  • presenza di un tecnico con qualifica federale nel gruppo squadra in cui viene inserito il bambino;
  • situazione disciplinare adeguata – relativamente a tecnici e dirigenti della società.
  • presenza di un esperto di aspetti socio-relazionali, ai fini di una più compiuta valutazione sull’inserimento del bambino nel gruppo-squadra ed a testimonianza del clima educativo che comunque dovrà caratterizzare il contesto in cui ci si trova (es . Psicologo dello Sport).

 💡 Le società devono attenersi alla seguente procedura :

  • Le società che intendono “sottoporre a prova” un giocatore, chiedono autorizzazione preventiva (all’inizio della Stagione Sportiva e comunque entro e non oltre il 30 novembre 2023) in base ai requisiti sopraindicati, al Settore Giovanile e Scolastico  💡 segreteria.sgs@figc.it (e per conoscenza al Comitato Regionale LND 💡 crt.toscana@lnd.it e al Coordinatore Federale Regionale SGS 💡 toscana.sgs@figc.it), con lettera a firma del legale rappresentante o del Responsabile del Settore Giovanile;
  • il Settore Giovanile e Scolastico, autorizza la società richiedente tramite la pubblicazione entro il 15 Dicembre di un comunicato ufficiale nazionale , che potrò essere aggiornato nel corso dell’anno;
  • nel corso della Stagione Sportiva la società (preventivamente autorizzate) che intende “provare” giovani calciatori deve inviare comunicazione informativa solo ed esclusivamente al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico entro 24 ore precedenti dallo svolgimento della “prova” senza necessità di ricevere ulteriore autorizzazione;
  • alla fine di ogni mese, le società devono inviare al Settore Giovanile e Scolastico un report dei calciatori che hanno “sottoposto a prova”, suddivisi per fasci o d’età e gruppo-squadra

Le società già autorizzate a sottoporre a prova i giovani calciatori nella stagione sportiva 2022/2023, mantengono l’autorizzazione a sottoporre a prova i giovani calciatori anche nella corrente stagione sportiva, purché rinnovino la loro richiesta entro e non oltre il 30 Settembre 2023, con le informazioni necessarie di cui sopra.
Qualora non fosse effettuato il rinnovo alla società richiedente verrà revocata l’autorizzazione per l’intera stagione sportiva.