I requisiti richiesti sono i seguenti:
- le Società richiedenti l’autorizzazione devono aver implementato il Programmo di TUTELA DEI MINORI promosso dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC con l’attuazione delle policy, dei codici di condotta e di tutti gli strumenti raccomandati per adempiere ai criteri previsti. Il Programma prevede anche la Formazione specifica dello Staff della Società e di uno specifico Delegato alla Tutela dei Minori secondo le indicazioni contenute sul sito internet dedicato www.figc-tutelaminori.it.
- possesso dei requisiti minimi per il Riconoscimento come “Club Giovanile di 2° Livello“;
- presenza di un tecnico con qualifica federale nel gruppo squadra in cui viene inserito il giovane;
- situazione disciplinare adeguata – relativamente a tecnici e dirigenti della società.
- se il raduno è organizzato “in proprio” dalla Società richiedente o per conto od in collaborazione con un’altra consorella (in quest’ultima ipotesi vanno acquisite agli atti del Comitato anche le attestazioni della Società cointeressata);
- i nominativi del Dirigente e del Tecnico responsabili dell’organizzazione del raduno per conto della Società richiedente (ed eventualmente di quelli delle Società co interessate) opportunamente tesserati per le rispettive società;
- categorie e classi d’età interessate, indicando per ciascuna l’elenco nominativo dei partecipanti e trasmetterlo ai Comitati Regionali di riferimento entro entro i 5 giorni lavorativi precedenti al raduno;
- sede del raduno, con indicazione dell’impianto di gioco omologato, che dovrò essere coincidente con la sede della società richiedente;
- la data e l’orario del raduno che dovrà tener conto degli obblighi scolastici dei ragazzi;
- modalità di svolgimento del raduno e modalità di selezione previste ( p.e. svolgimento di una gara della durata di 2 tempi di 35′ ciascuno);
- il nominativo del medico presente durante il raduno.
PROVINI
Vengono considerati “Provini”, le modalità con cui una società, convoca un giocatore di altra società presso la propria struttura per “sottoporlo a prova”, prevedendo l’inserimento in un proprio gruppas-quadra.
Le società affiliate, che nel corso dello corrente stagione sportiva intendono sottoporre a prova giovani calciatori di età inferiore agli anni 16, sono tenute a richiedere preventiva autorizzazione, per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente, al Settore Giovanile e Scolastico della FIGC che provvederà a concedere la relativa autorizzazione tenendo in considerazione le seguenti necessarie condizioni:
- società possono sottoporre a prova un giovane calciatore di età compresa tra i 12 anni anagraficamente compiuti nell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva (non per i nati nel 2012) ed i 15 anni, previo rilascio di regolare “nulla osta” da parte della società di appartenenza e che il giovane calciatore sia residente nella medesima regione o in provincia limitrofa alla sede della Società, seppur di diversa regione;
- soltanto alle società che dimostrano di essere in possesso dei sotto indicati requisiti può essere concessa la possibilità di sottoporre a “prova” giovani calciatori di età compreso tra i 10 anni compiuti ed i 12 anni residenti nella medesima regione, o in provincia limitrofa alla sede della Società, seppur di diversa regione, e/o giovani calciatori di età compresa tra i 12 e i 15 anni provenienti da altra regione.
💡 I requisiti richiesti sono i seguenti:
- le Società richiedenti l’autorizzazione devono aver implementato il Programmo di TUTELA DEI MINORI promosso dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC con l’attuazione delle policy, dei codici di condotta e di tutti gli strumenti raccomandati per adempiere ai criteri previsti. Il Programma prevede anche la Formazione specifica dello Staff della Società e di uno specifico Delegato alla Tutela dei Minori secondo le indicazioni contenute sul sito internet dedicato www.figc-tutelaminori.it.
- possesso dei requisiti minimi per il Riconoscimento come “Club Giovanile di 2° Livello“;
- presenza di un tecnico con qualifica federale nel gruppo squadra in cui viene inserito il bambino;
- situazione disciplinare adeguata – relativamente a tecnici e dirigenti della società.
- presenza di un esperto di aspetti socio-relazionali, ai fini di una più compiuta valutazione sull’inserimento del bambino nel gruppo-squadra ed a testimonianza del clima educativo che comunque dovrà caratterizzare il contesto in cui ci si trova (es . Psicologo dello Sport).
💡 Le società devono attenersi alla seguente procedura :
- Le società che intendono “sottoporre a prova” un giocatore, chiedono autorizzazione preventiva (all’inizio della Stagione Sportiva e comunque entro e non oltre il 30 novembre 2023) in base ai requisiti sopraindicati, al Settore Giovanile e Scolastico 💡 segreteria.sgs@figc.it (e per conoscenza al Comitato Regionale LND 💡 crt.toscana@lnd.it e al Coordinatore Federale Regionale SGS 💡 toscana.sgs@figc.it), con lettera a firma del legale rappresentante o del Responsabile del Settore Giovanile;
- il Settore Giovanile e Scolastico, autorizza la società richiedente tramite la pubblicazione entro il 15 Dicembre di un comunicato ufficiale nazionale , che potrò essere aggiornato nel corso dell’anno;
- nel corso della Stagione Sportiva la società (preventivamente autorizzate) che intende “provare” giovani calciatori deve inviare comunicazione informativa solo ed esclusivamente al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico entro 24 ore precedenti dallo svolgimento della “prova” senza necessità di ricevere ulteriore autorizzazione;
- alla fine di ogni mese, le società devono inviare al Settore Giovanile e Scolastico un report dei calciatori che hanno “sottoposto a prova”, suddivisi per fasci o d’età e gruppo-squadra
Le società già autorizzate a sottoporre a prova i giovani calciatori nella stagione sportiva 2022/2023, mantengono l’autorizzazione a sottoporre a prova i giovani calciatori anche nella corrente stagione sportiva, purché rinnovino la loro richiesta entro e non oltre il 30 Settembre 2023, con le informazioni necessarie di cui sopra.
Qualora non fosse effettuato il rinnovo alla società richiedente verrà revocata l’autorizzazione per l’intera stagione sportiva.