WORKING WEB

È possibile corrispondere rimborsi ai volontari? Di che tipo? E rimborsi chilometrici?

La figura del volontario è essenzialmente, e rigorosamente, gratuita, e pertanto le prestazioni dei volontari non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dai beneficiari, e nemmeno a titolo di rimborso forfetario. È possibile riconoscere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute per le trasferte fuori dal comune di residenza degli stessi; dal punto di vista operativo ci sono tre diverse modalità, anche concorrenti, da utilizzare per la documentazione del rimborso:

I. nota a piè di lista:si devono indicare luogo, data e motivo della trasferta e riepilogate le spese sostenute per svolgere la missione allegando materialmente i documenti giustificativi di spesa (ricevute fiscali, fatture, biglietti di viaggio, ricevute di pedaggio autostradale, scontrini etc.);

II. indennità chilometrica:ammessa nel caso di utilizzo di veicolo proprio da parte del volontario, a condizione che sia analitica, ovvero quantificata in base al tipo di veicolo e alla distanza effettivamente percorsa, tenendo conto degli importi di cui alle tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314 o dei parametri deliberati dal consiglio direttivo o organo amministrativo del sodalizio, purché comunque, non superiori rispetto alla tabella ACI; anche in questo caso il volontario presenta una distinta o nota a piè di lista, dando conto di luogo, data, motivo della trasferta e indicando il calcolo dell’indennità in base ai chilometri percorsi; si può usare anche lo stesso documento che dettaglia le altre spese documentate di cui sub.i);

III. autocertificazione: il correttivo-bis, non ancora definitivo, dovrebbe prevedere in analogia con quanto già previsto per il terzo settore, che le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l’importo di 150 euro mensilie l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Si tratterebbe di una semplificazione contabile, che consente di rimborsare le spese senza ricorrere alla nota piè di lista con raccolta e conservazione dei documenti allegati, ma non ripristina la possibilità di riconoscere rimborsi forfettari; la modalità deve essere preventivamente deliberata dal consiglio direttivo od organo amministrativo del sodalizio che dovrà anche individuare la tipologia di spese per cui è ammessa.

A questo riguardo informiamo che il Presidente della FIGC Gravina nell’ultima audizione presso le commissioni parlamentari ha richiesto che in caso di autocertificazione la cifra sia individuata in € 400 mensili.