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Come è possibile inquadrare il custode dell’impianto sportivo alla luce della riforma del lavoro sportivo introdotta con il D.Lgs. 36/2021?

Se retribuita e non volontaria, la figura del custode, così come quella dell’addetto alle pulizie, del magazziniere, dell’autista, per quanto indispensabili ai sodalizi sportivi, al momento non rientrano nella definizione di “lavoratore sportivo” di cui all’art. 25 del D.Lgs 36/2021. Alle stesse pertanto non può applicarsi la relativa disciplina agevolativa. Si attende dalla FIGC l’eventuale individuazione delle mansioni da considerarsi necessarie allo svolgimento dell’attività sportiva.

Allo stato attuale  le mansioni sopraccitate non configurano neanche rapporti di collaborazione amministrativo gestionale, che è invece appannaggio di mansioni amministrative e di segreteria.

Chi non svolge mansioni sportive, che consentono la qualifica di lavoratore sportivo, né di carattere amministrative gestionale, è dunque un lavoratore ordinario al quale di applicano le norme di diritto comune, anche se il rapporto è instaurato con un sodalizio sportivo; anzitutto, quindi, laddove il rapporto preveda, nel concreto, l’esercizio di un potere di controllo e direttivo da parte del sodalizio sportivo, andrà inevitabilmente qualificato come lavoro subordinato.

Se invece, sempre nel concreto, il rapporto con il custode, ancorché vincolato a rispettare determinati orari, si caratterizzasse per l’autonomia della prestazione si potrebbe far ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa. Al riguardo si evidenzia che nel quadro normativo vigente, il legislatore del Jobs Act – sulla riforma delle tipologie contrattuali – pur affermando come principio generale la centralità del rapporto di lavoro subordinato, ha riconosciuto la peculiarità del settore sportivo dilettantistico e introdotto con l’art. 2 comma 2 lett. d) del d. lgs. n.81/15 la possibilità di stipulare valide collaborazioni etero organizzate – caratterizzate anche per l’inserimento del lavoratore nella struttura del committente e/o per il coordinamento sull’orario di lavoro – quando rese per fini istituzionali a favore di a.s.d./s.s.d. e ciò in deroga alla regola generale che invece comporta l’applicazione ex lege della disciplina del lavoro subordinato ad ogni ipotesi di co.co.co organizzata dal committente.