Dipartimento dello Sport – aggiornate le FAQ del governo per gli operatori dentro l’impianto sportivo.

(ultimo aggiornamento 11 ottobre 2021 – FAQ 15bis)

Il Dipartimento per lo sport ha predisposto questa  ➡  pagina per rispondere alle domande più frequenti rivolte dal mondo sportivo successivamente alla pubblicazione dei testi legislativi inerenti le misure di contenimento del COVID-19.

Si invitano tutte le società a prendere visione degli aggiornamenti, con particolare riferimento al punto 16). Si rimane in attesa di eventuali ulteriori disposizioni in merito emanate dalla FIGC.

FAQ

Aggiornate sulla base delle disposizioni del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito con modificazioni dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87 e come modificato dal decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, dal decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139

  1. È richiesta la Certificazione Verde per le diverse categorie di lavoratori all’interno dell’impianto sportivo?

Si. In riferimento alla necessità di possesso della certificazione verde da parte di operatori come istruttori, tecnici, amministrativi, collaboratori sportivi, receptionist, etc. che operano all’interno di strutture sportive, palestre, piscine, ecc., si rappresenta che la normativa vigente all’articolo 9-septies del DL 22 aprile 2021, n.52 (convertito dalla L. 18 giugno 2021, n.87) introdotto dall’art. 3 del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 prevede che, a partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, per chiunque svolga una attività lavorativa, anche nel settore privato, è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.

La disposizione si applica anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni. La disposizione non si applica, invece, ai soggetti esenti  dalla  campagna  vaccinale  sulla  base  di  idonea certificazione medica  rilasciata  secondo  i  criteri  definiti  con circolare del Ministero della salute.

I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni.