CU n. 24 del 10/10/2020 – Comunicazione gare 10-11 ottobre 2020

Si riporta di seguito estratto del Comunicato Ufficiale n. 24 pubblicato in data odierna relativamente alle gare di campionato in programma in questo fine settimana

 

COMUNICAZIONE ALLE SOCIETA’

Le autorità di Pubblica Sicurezza ci comunicano adesso di aver interpellato gli uffici competenti della Regione Toscana i quali interpretano la validità della ordinanza n. 87 del 6 ottobre 2020 limitatamente alla sola giornata del 7 ottobre u.s. anziché fino al termine dello stato di emergenza (15 ottobre 2020) come indicato nella stessa ordinanza nelle “Disposizioni Finali”. Al fine, pertanto, di rispettare appieno la normativa vigente ed evitare eventuali sanzioni penali e amministrative a carico delle società e dei loro presidenti, ci vediamo costretti, nostro malgrado, a disporre la disputa delle  sole gare di campionato a porte chiuse.

Siamo consapevoli del disagio, e ci scusiamo,  che tale decisione comporta per le  società, indipendente dalla nostra volontà che fino all’ultimo è stata quella di adoperarsi, come abbiamo fatto in questi ultimi mesi, per consentire alle nostre società di riprendere la propria attività nel modo migliore. Chiediamo a tutti per questo fine settimana di onorare gli impegni assunti nei confronti dei propri tesserati e di tutto il movimento, disputando le gare in programma,  anche come importante segnale di ripartenza e di responsabilità che va al di la dello stesso significato sportivo.

Nei primi giorni della prossima settimana verrà pubblicato dal Governo il nuovo DPCM contenente le indicazioni per lo svolgimento dell’ attività sportiva. Al quel punto verificheremo se ci saranno le condizioni necessarie  e indispensabili per il normale svolgimento dell’attività dilettante e giovanile, contrariamente  valuteremo  tutte le possibili  opzioni.

Si ricorda che i tornei organizzati dalle società, le gare di Coppa e le amichevoli potranno, come sempre, essere disputate con la presenza del pubblico. Vedi al riguardo il C.U. n. 16 del 17.9.2020.

 

 

Si riporta di seguito la Circolare n. 3 L.N.D. del 1° luglio 2020 relativo alle gare da disputare in assenza di pubblico:

 

…omissis…

Al fine di proseguire nella corretta applicazione delle disposizioni, in capo alle Società aderenti alla L.N.D., in ordine alla disputa di gare in assenza di pubblico, si invitano i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile a voler reiterare le seguenti procedure, alle quali le rispettive Società sono tenute ad attenersi tassativamente, fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie in merito all’emergenza sanitaria da COVID-19 per quanto attiene allo svolgimento dei Campionati, delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale indetta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2020/2021:

a) ogni Società può far entrare nella struttura sportiva un massimo di 35 tesserati, ivi compresi coloro che figureranno nella distinta di gara;

b) sono ammessi all’interno dello stesso impianto coloro che sono titolari della tessera C.O.N.I. o F.I.G.C., nell’adempimento di funzioni specifiche ad essi affidate;

c) devono essere concessi accrediti a giornalisti in possesso di regolare tessera di iscrizione all’Albo o a pubblicisti che abbiano inoltrato formale richiesta scritta su carta intestata firmata dal Legale Rappresentante della testata o dell’emittente radio televisiva presso la quale prestano la propria opera, secondo le norme vigenti; ogni altro accredito sarà negato dagli Ispettori del Comitato, Divisione, Dipartimenti, fatto salvo quanto previsto dalla L.N.D. con propria Circolare n. 5 del 1° Luglio 2020;

d) sono consentiti gli accrediti di operatori radio – televisivi che risultino dipendenti di Emittenti debitamente autorizzate dai Comitati e dalle Divisioni;

e) può accedere all’impianto personale appartenente alle Forze dell’Ordine in possesso di regolare tesserino di Agente/Ufficiale di P.S. o P.G., anche se non in servizio o in divisa;

f) le biglietterie dello stadio in cui si disputano gare a porte chiuse debbono rimanere rigorosamente chiuse e non può essere tassativamente posto in vendita nessun tipo di biglietto;

g) le Società oggetto del provvedimento restrittivo, alla pubblicazione dell’atto sul Comunicato Ufficiale, debbono darne tempestiva apposita comunicazione:

  1. alle Forze dell’Ordine del Comune ove si disputa la gara;
  2. al Sig. Prefetto e al Sig. Questore competenti di zona ove è ubicato l’impianto;
  3. all’Ufficio S.I.A.E. di zona.

Si raccomanda a tutte le Società la scrupolosa osservanza delle suddette disposizioni, rappresentando che eventuali inadempienze saranno soggette a sanzione disciplinare.

…omissis…

Per quanto riguarda il punto b) si precisa che sono quindi autorizzati all’ingresso nell’impianto di gioco gli Osservatori arbitrali e gli Organi Tecnici A.I.A.