ATTIVITA’ DI ALLENAMENTO IN ZONA ARANCIONE

Con il decreto-legge n. 2 del 14 gennaio 2021  “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” è stato prorogato al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza. Con esso sono state individuate le nuove misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, entrate in vigore dal 16 gennaio e che lo resteranno fino al 5 marzo 2021.

Per quanto riguarda le Regione in zona arancione: è consentito svolgere l’attività sportiva e motoria all’aperto e nei centri sportivi all’aperto. Non sono consentiti gli sport di contatto salvo che in forma individuale e all’aperto, senza l’utilizzo degli spogliatoi. Restano consentiti gli eventi e le competizioni, riconosciuti di interesse nazionale dal Coni e dal Cip, riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva.

Per completezza di informazione si riportano di seguito le FAQ al DPCM del 3 novembre 2020 emanate dal Dipartimento dello Sport del Governo, sempre in vigore anche dopo il DPCM del 4 dicembre 2020.

A. FAQ DI LIVELLO GENERALE

18. Un atleta tesserato per una Società Sportiva, che svolge la propria attività di allenamento in un comune differente da quello in cui risiede, ha la possibilità di spostarsi per raggiungere il comune in cui vengono svolti gli allenamenti?

Per quanto riguarda le regioni a elevata gravità (zona arancione) è possibile spostarsi tra comuni come disposto dall’art. 2 comma 4 lett. b), ovvero “per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune”.

20. In zona arancione un atleta tesserato per una società sportiva, che svolge la propria attività di allenamento in un comune differente da quello in cui risiede, ha la possibilità di spostarsi per raggiungere il comune in cui vengono svolti gli allenamenti, se non rientra tra coloro che si allenano per competizioni di interesse nazionale?

Per quanto concerne gli spostamenti al di fuori del proprio comune per consentire la specifica attività, si fa presente che l’art. 2, comma 4, lettera b), in relazione alla mobilità nelle cosiddette zone arancioni, specifica che sono consentiti gli spostamenti all’interno del territorio per il rientro al proprio domicilio, nonché (… ) per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune di residenza.
Pertanto, è possibile lo spostamento all’interno delle zone arancioni per praticare le attività di allenamento consentite in generale dalla norma e nei limiti di quanto previsto dalla citata lettera b) dell’art. 2, comma 4.
Si ricorda che tutti gli spostamenti in zona arancione devono essere giustificati ricorrendo all’uso del modulo di autocertificazione.