Pubblichiamo le prime FAQ in relazione alle diverse richieste di informazioni ricevute all’apertura di questo nuovo servizio di assistenza alle società avvenuto ieri venerdì 14/7/2023:
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D: Abbiamo intenzione di tesserare un calciatore con contratto di lavoro sportivo ma abbiamo visto che ancora ci sono molte incertezze sugli adempimenti e sui costi. Come possiamo procedere?
R: Consigliamo di tesserare il calciatore con un tesseramento volontario e poi eventualmente, in un momento successivo, stipulare ed inviare il contratto di lavoro sportivo, dopo aver verificato attentamente le disposizioni ufficiali del decreto correttivo e degli accordi collettivi, le cui uscite sono previste entro la fine della prossima settimana.
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D: Nel caso in cui non sia possibile tesserare, anche solo inizialmente, il calciatore o l’allenatore come volontario, come può essere gestito il contratto, visto che ancora non sono chiari numerosi aspetti, come quello dell’assicurazione contro gli infortuni?
R: In attesa del correttivo al D.Lgs. 36, attualmente all’esame di Camera e Senato, e nonché del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sulle retribuzioni e i premi ai fini dell’assicurazione Inail, il calciatore o l’allenatore contrattualizzato deve essere iscritto all’Inail. Si consiglia in tal caso di rivolgersi ad un consulente del lavoro per scegliere la classe di rischio e l’aliquota contributiva più idonea, consapevoli che allo stato attuale non ve ne è una specifica per il lavoro sportivo e che il D.Lgs. 36 già prevede che l’assicurazione obbligatoria Inail non dovrà sovrapporsi all’assicurazione sportiva già esistente. Ovviamente, una volta che il correttivo dovesse – come pare – sancire un esonero dall’assicurazione obbligatoria Inail per i rapporti sotto i 5.000 euro annui, o il Decreto Min Lav. abbia introdotto aliquote specifiche per i lavoratori sportivi nel mondo del dilettantismo, sarà possibile rispettivamente revocare l’iscrizione all’Inail per i casi di esonero, o modificare l’inquadramento originariamente adottato per i casi in cui permanga l’obbligo assicurativo.
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D: Vorremmo sapere se il contratto di lavoro sportivo con un calciatore, stipulato e inviato tramite il portale Società LND, può essere modificato durante la stagione sportiva.
R: Il contratto di lavoro sportivo può essere integrato successivamente inviando un accordo firmato da entrambe le parti (società/calciatore), con cui possono essere variate alcune clausole accessorie (ad es. modificare modalità e periodicità di pagamento del compenso durante la stagione sportiva).
A questo riguardo la Lega Nazionale Dilettanti sta implementando il sistema per consentire tale operazione.
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D: L’esonero da tassazione sul reddito fino a € 15.000, che riguarda i compensi corrisposti ai lavoratori sportivi e ai collaboratori amministrativo gestionali, vale dal 1 luglio al 31 dicembre 2023?
R: Ricordiamo che la soglia di esenzione dall’Irpef e dalle imposte sostitutive di € 15.000 per i compensi dei lavoratori sportivi e dei collaboratori amministrativo gestionale vale in relazione all’anno solare, cioè dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Segnatamente per il periodo 1 luglio/31 dicembre 2023 si dovrà tener conto anche di eventuali compensi percepiti dal 1 gennaio al 30 giugno dello stesso anno, ai sensi dell’art. 67 del TUIR (i vecchi compensi sportivi). Ad esempio un calciatore che abbia già percepito la somma di € 8.000 dal 1 gennaio al 30 giugno 2023, verrà sottoposto a tassazione sui compensi riscossi dal 1 luglio al 31 dicembre 2023 che risulteranno superiori a € 7.000 (15.000 – 8.000 = 7.000). È quindi importante sia in questa prima fase di applicazione della riforma, ma anche in seguito, che il lavoratore sportivo autocertifichi, al momento dell’incasso del compenso, l’ammontare dei compensi percepiti nell’anno solare.