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Il vincolo del calciatore/calciatrice per almeno una intera stagione sportiva è sempre condizione essenziale per il diritto al premio?

Il premio di preparazione è regolato dall’art. 96 NOIF che indica la sussistenza di una condizione essenziale ovvero “… Il vincolo del calciatore per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio”, nonché la ulteriore Agli effetti del “premio di preparazione” vengono prese in considerazione le ultime due società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni.…”

Verificatasi tale condizione all’interno del triennio precedente al tesseramento pluriennale, vengono considerate meritevoli del premio le ultime due società che hanno tesserato l’atleta per Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Vertenze Economiche – SS 2019-2020 l’intera stagione; la norma è rivolta a gratificare le società che nel triennio abbiano contribuito in modo rilevante e significativo all’addestramento del calciatore al quale poi è stato consentito un tesseramento pluriennale.

Ciò posto, analizzando il dato testuale della norma in esame, e la ratio sottesa all’istituto, codesto Tribunale ha già più volte sostenuto come il requisito della integrità della stagione sportiva deve essere interpretato in maniera appropriata e pertinente al singolo caso, ma senza stravolgerne il dettato.
In pratica, ai fini del diritto al premio di preparazione, non si ritiene necessario che il tesseramento abbia durata esattamente coincidente con la stagione sportiva (1 luglio / 30 giugno- durata quasi mai effettivamente concordata tra giocatori e società) ma che abbia rilevanza in ragione della effettiva durata dei campionati cui l’atleta e la società partecipino.

In tal senso, attualizzando la norma e rendendola coerente con la prassi seguita nel contesto che ci occupa, lo scrivente Tribunale ha ritenuto che – ai fini dell’applicazione della disciplina del premio di preparazione – sia necessario che il tesseramento presso la stessa società duri per un lasso di tempo sufficiente, pari almeno a 6 mesi, affinché possa ritenersi rilevante e significativo con riferimento alla crescita (e quindi alla preparazione) del calciatore stesso.

(estratto dal Comunicato N° 1/TFN (Sezione Vertenze Economiche) del 05/07/2019 )