Qualora, a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore venga tesserato per altra Società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale ultima Società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l’importo del premio dovuto dalla precedente Società.), il premio è dovuto anche dall’ultima Società.
Tale norma mira ad eludere il fenomeno della c.d. “triangolazione”, volto ad eludere il pagamento di un maggiore premio di preparazione.
Ebbene, proprio la ratio di tale norma, fa sì che la stessa possa ritenersi applicabile a tutte le fattispecie in cui via sia un trasferimento dell’atleta, sia esso a titolo definitivo o temporaneo.
(estratto dal TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 27/TFN-SVE – RIUNIONE DEL 8.6.2017)