Con l’inizio della nuova stagione sportiva, si ritiene opportuno e necessario confermare e ribadire le procedure a cui le Società devono attenersi per l’identificazione e l’ammissione al recinto di giuoco di calciatori/calciatrici, dirigenti e tecnici, già sottoposte alla C.R.A. Toscana, al fine di evitare spiacevoli equivoci e incomprensioni prima delle gare.
a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
b) un medico sociale;
c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch’esso in possesso dell’abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari (salvo quanto di seguito indicato);
d) un dirigente, esclusivamente per i Campionati per i quali non è previsto l’obbligo di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;
e) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;
f) i calciatori/calciatrici compresi quelli di riserva;
g) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.
Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale e per quelle dilettantistiche regionali e giovanili, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a due posti supplementari riservati all’allenatore dei portieri ed al preparatore atletico in possesso dell’abilitazione, tesserati dalla società ed in grado di fornire alla squadra nel corso della partita assistenza tecnica nelle attività di loro esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità oggettiva della società per la loro condotta.
In nessun caso possono sedere sulla panchina aggiuntiva, ad alcun titolo, altri calciatori/calciatrici tesserati in aggiunta a quelli iscritti nell’elenco di gara. Le generalità delle persone occupanti la panchina aggiuntiva devono essere inserite nell’elenco di gara, con la specificazione delle funzioni di competenza di ciascuna di esse, con l’indicazione del relativo numero di tessera. Possono, inoltre, essere ammessi nel recinto di giuoco, in base alle disposizioni impartite dalla Lega, dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque, dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, i barellieri, i raccattapalle, i fotografi e i tele-operatori autorizzati dalla Società ospitante, responsabile del loro comportamento.
Si richiama, in particolare, la necessità di distinguere l’identificazione personale del soggetto dalla verifica della relativa posizione di tesseramento e del titolo che ne consente, nei casi previsti dalle norme federali, l’ammissione al recinto di giuoco.
IDENTIFICAZIONE ED AMMISSIONE DEI CALCIATORI/CALCIATRICI
L’identificazione dei calciatori/calciatrici da parte dell’Arbitro, ai sensi dell’art. 71 delle N.O.I.F., può avvenire:
• mediante tessera plastificata, munita di foto, rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti;
• mediante apposita tessera (provvisoria) o attestazione sostitutiva rilasciata, anche in modalità telematica, dagli Organi federali competenti (per i calciatori/calciatrici per i quali la tessera plastificata è stata richiesta ma non ancora rilasciata);
• attraverso la conoscenza personale da parte dell’Arbitro;
• mediante un documento ufficiale di riconoscimento in corso di validità rilasciato dalle Autorità competenti [passaporto, carta d’identità (dal 1° febbraio 2027 anche in formato cartaceo, purché in corso di validità), patente di guida, ecc.] che può essere accettato anche in fotocopia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all’uopo legittimata o da un Notaio purché leggibile e fronte/retro;
• mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all’uopo legittimata o da un Notaio.
In mancanza della tessera, ai sensi dell’Art. 61 delle N.O.I.F. il Dirigente accompagnatore ufficiale, sottoscrivendo la distinta di gara da consegnare al D.G., in cui è riportata la dicitura “il sottoscritto dirigente accompagnatore ufficiale dichiara che i calciatori/calciatrici sopra indicati sono regolarmente tesserati e partecipano alla gara sotto la responsabilità della Società di appartenenza, giusto le norme vigenti”, si assume la responsabilità in merito alla posizione di tesseramento dei calciatori/calciatrici ivi inseriti.
IDENTIFICAZIONE E AMMISSIONE DEI DIRIGENTI E DEI TECNICI
Le persone ammesse a prendere posto nelle panchine all’interno del recinto di giuoco, in ossequio ai predetti C.U., devono essere identificate dall’Arbitro mediante apposita tessera attestante la relativa qualifica, ferme restando le disposizioni dell’art. 66 delle N.O.I.F., ovvero:
• mediante tessera plastificata, munita di foto, rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti;
• mediante eventuale attestazione sostitutiva o altra documentazione prevista dalle vigenti disposizioni federali. In mancanza della tessera, il dirigente accompagnatore ufficiale potrà sottoscrivere apposita dichiarazione con cui dichiara che il dirigente/dirigenti sono regolarmente tesserati per la Società corredata da un documento ufficiale di riconoscimento in corso di validità di quest’ultimo/i rilasciato dalle Autorità competenti [passaporto, carta d’identità (dal 1° febbraio 2027 anche in formato cartaceo, purché in corso di validità), patente di guida, ecc.] che può essere accettato anche in fotocopia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all’uopo legittimata o da un Notaio purché leggibile e fronte/retro o mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all’uopo legittimata o da un Notaio.
Per i documenti digitali di riconoscimento valgono le indicazioni sopra riportate per i calciatori/calciatrici.
I TECNICI per tutti i campionati, nei quali è previsto l’obbligo di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, saranno ammessi nel recinto di giuoco purché muniti della documentazione prevista dalle vigenti disposizioni federali, ovvero:
• mediante tessera federale rilasciata dalla F.I.G.C. valida per la stagione sportiva in corso e per la società in cui prestano opera, dalla quale risultino: fotografia, dati anagrafici, società di appartenenza, stagione sportiva;
• per i Tecnici abilitati dal Settore Tecnico e inseriti nei ruoli ufficiali, non ancora in possesso della tessera federale in quanto il tesseramento è in corso, mediante copia dell’inoltro telematico della relativa richiesta effettuata tramite il Portale Servizi federale, secondo le disposizioni F.I.G.C. vigenti per la stagione sportiva 2026/2027.
In mancanza della tessera, il dirigente accompagnatore ufficiale potrà sottoscrivere apposita dichiarazione con cui dichiara che il tecnico è regolarmente tesserato per la Società corredata da un documento ufficiale di riconoscimento in corso di validità di quest’ultimo rilasciato dalle Autorità competenti (passaporto, carta d’identità, patente etc.) che può essere accettato anche in fotocopia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all’uopo legittimata o da un Notaio purché leggibile e fronte/retro o mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all’uopo legittimata o da un Notaio;
Per i documenti digitali di riconoscimento valgono sempre le indicazioni sopra riportate per i calciatori.
Ferme restando le vigenti disposizioni federali e quelle emanate dal C.R. Toscana per la stagione sportiva 2026/2027, le eventuali ipotesi di “allenatore mancante” ovvero: 1) di non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es.: Campionato di Terza Categoria); 2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l’allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.); 3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l’allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali; 4) e di mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l’allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi; devono essere gestite secondo le specifiche procedure previste dalla normativa federale.
Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell’art. 66, delle N.O.I.F., al posto dell’allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell’elenco di gara nello spazio previsto per l’allenatore, avendo l’avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola “Dirigente Ufficiale”. Parimenti, la corrispondente dizione “tessera personale F.I.G.C.” deve essere sostituita con tessera di riconoscimento per Dirigenti Ufficiali di Società. Il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell’allenatore, nei casi previsti dall’articolo 66, delle N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera di riconoscimento per Dirigenti Ufficiali di Società, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.
Per altre qualifiche di soggetti iscritti agli albi del Settore Tecnico valgono le stesse indicazioni sopra riportate.
Resta in ogni caso distinta l’identificazione personale dei calciatori/calciatrici, dei dirigenti e dei tecnici secondo le modalità sopra indicate (e da cui l’arbitro non può soprassedere) dalla verifica della relativa posizione di tesseramento. Nei casi previsti dalle N.O.I.F., il Dirigente accompagnatore ufficiale può infatti attestare, sotto la propria responsabilità e quella della Società, la regolarità della posizione dei calciatori, dei dirigenti e dei tecnici indicati nell’elenco di gara, esimendo quindi l’arbitro da detta verifica.