Procedure organizzative Centri Estivi da parte delle società sportive.

Come riportato nel C.U. n° 1 del settore Giovanile e Scolastico nazionale del 02/07/2018, in appresso si riportano le procedure operative che le società dovranno osservare nel caso di organizzazione di Centri Estivi.

Le eventuali comunicazione dovranno essere inviate al seguente indirizzo email: toscana.sgs@figc.it e per conoscenza alla Delegazione Provinciale di appartenenza.

 ➡ L’elenco delle richieste inviate saranno pubblicate nel sito del CR Toscana LND-SGS nella sezione servizi alla voce “Centri Estivi”.

Estratto dal C.U. n°1

Le società affiliate alla FIGC possono autonomamente organizzare Centri Estivi le cui finalità  e relative attività siano in linea con i principi dell’Attività Giovanile e Scolastico.

Non è pertanto consentito che i Centri Estivi abbiano finalità di Selezione di giovani calciatori/calciatrici.

A tal fine le società sono tenute  o  darne comunicazione al Coordinatore  del Settore Giovanile  e Scolastico territorialmente competente, indicando luogo, periodo e tipologia del Centro organizzato.

A tal proposito si ricorda anche che, come da Circolare FIFA del 23  ottobre 2013, le società che intendono organizzare Centri Estivi all’estero sono tenute o dare informazioni alla propria Federazione di appartenenza ed alla Federazione Calcistica del paese in cui si svolge il Centro, comunicando luogo, date e periodo di svolgimento e tipologia di Centro che il club ha intenzione di organizzare. Ciascuna delle Federazioni coinvolte potrà chiedere ulteriori specifiche informazioni.

In merito all’organizzazione dei Centri Estivi, si precisa quanto segue:

  1. I  giovani calciatori potranno partecipare alle attività dei Centri Estivi organizzati da società diversa da quello di appartenenza,  a condizione che quest”ultima autorizzi tale partecipazione.
  2. La società organizzatrice dovrà garantire idonea copertura assicurativa a favore dei giovani che risultano tesserati per altre società o che non sono tesserati per alcuna società.
  3. Le  disposizioni federali che regolano l’attività  dei Tecnici  escludono che gli stessi  possano svolgere detto ruolo per più di una società e pertanto essi possono essere coinvolti in tali iniziative soltanto a nome delle società per le quali sono tesserati.